Approfondimento di Andrea Cassino

I giudici confermano gli avvisi di accertamento sottoscritti mediante indicazione a stampa

Servizi Comunali Avvisi accertamento
di Cassino Andrea
20 Novembre 2019

Approfondimento di Andrea Cassino                                                                                                     

I giudici confermano gli avvisi di accertamento sottoscritti mediante indicazione a stampa

Andrea Cassino

 

Gli avvisi di accertamento dell'ente locale vengono frequentemente inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritti mediante indicazione a stampa del nome del funzionario responsabile. I ricorsi avverso tali avvisi contengono, non di rado, diverse contestazioni preliminari riguardanti la sottoscrizione dell'atto impugnato. Le contestazioni, talvolta arricchite da inconferenti richiami a normativa ed a giurisprudenza riguardanti le imposte erariali, mirano all'annullamento dell'avviso impugnato rilevando l'omessa sottoscrizione da parte del dirigente dell'ufficio e/o eccependo l'assenza, sull'atto notificato al contribuente, della firma autografa. L'ufficio tributi del Comune dispone, tuttavia, di valide ragioni e di diversi supporti giurisprudenziali per difendere il proprio operato.

Si fa presente, in primo luogo, che gli avvisi di accertamento dell'ente locale devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e non dal dirigente dell'ufficio, come previsto dalla normativa speciale. L'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 (contenente il “mini testo unico” dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali) così dispone, senza lasciar spazio a dubbi: «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

La sottoscrizione autografa del funzionario può essere, inoltre, validamente sostituita da una semplice indicazione a stampa del suo nominativo. Tale forma di sottoscrizione è prevista, anche in questo caso, da una normativa speciale tutt’oggi vigente: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale» (art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995).

La validità della sottoscrizione a stampa da parte del funzionario, che deve essere appositamente “pre-autorizzata” con determinazione dirigenziale, è stata confermata da recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità e di merito; si citano, tra le tante:

  • la Sentenza n. 30052/2018 della Corte di Cassazione, che così conclude: «Come già statuito da questa Corte in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche … e di ICI … la sottoscrizione dell'atto è legittimamente  sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile»;
  • la Sentenza n. 352/2019 della C.T.P. di Ancona (in allegato), che ha così statuito, rigettando il ricorso proposto dal contribuente: «si rileva, in primo luogo, che ... l'avviso di accertamento è stato altresì sottoscritto mediante indicazione a stampa del funzionario responsabile per la gestione dell'IMU, dr.ssa … , nominata con deliberazione di giunta n. … ; l'art. 1, comma 87, l. 549/95, inoltre, stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione ed accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile»;
  • la Sentenza n. 238/2019 della C.T.P. di Bari, che ha confermato la piena legittimità di un avviso di accertamento IMU, il quale «reca a chiare lettere l'indicazione del firmatario quale Funzionario Responsabile del tributo designato con Delibera G.M. n. …, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 162 della L. 296/2006».
Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×