Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
I giudici confermano gli avvisi di accertamento sottoscritti mediante indicazione a stampa
Servizi Comunali Avvisi accertamentoApprofondimento di Andrea Cassino
I giudici confermano gli avvisi di accertamento sottoscritti mediante indicazione a stampa
Andrea Cassino
Gli avvisi di accertamento dell'ente locale vengono frequentemente inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritti mediante indicazione a stampa del nome del funzionario responsabile. I ricorsi avverso tali avvisi contengono, non di rado, diverse contestazioni preliminari riguardanti la sottoscrizione dell'atto impugnato. Le contestazioni, talvolta arricchite da inconferenti richiami a normativa ed a giurisprudenza riguardanti le imposte erariali, mirano all'annullamento dell'avviso impugnato rilevando l'omessa sottoscrizione da parte del dirigente dell'ufficio e/o eccependo l'assenza, sull'atto notificato al contribuente, della firma autografa. L'ufficio tributi del Comune dispone, tuttavia, di valide ragioni e di diversi supporti giurisprudenziali per difendere il proprio operato.
Si fa presente, in primo luogo, che gli avvisi di accertamento dell'ente locale devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e non dal dirigente dell'ufficio, come previsto dalla normativa speciale. L'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 (contenente il “mini testo unico” dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali) così dispone, senza lasciar spazio a dubbi: «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».
La sottoscrizione autografa del funzionario può essere, inoltre, validamente sostituita da una semplice indicazione a stampa del suo nominativo. Tale forma di sottoscrizione è prevista, anche in questo caso, da una normativa speciale tutt’oggi vigente: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale» (art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995).
La validità della sottoscrizione a stampa da parte del funzionario, che deve essere appositamente “pre-autorizzata” con determinazione dirigenziale, è stata confermata da recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità e di merito; si citano, tra le tante:
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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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