Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Scuole dell’infanzia comunali, pubblicata la circolare Miur per le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021

Servizi Comunali Diritto allo studio
di Di Filippo Amedeo
21 Novembre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                           

Scuole dell’infanzia comunali, pubblicata la circolare Miur per le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021

Amedeo Di Filippo

 

Con la circolare n. 22994 del 13 novembre (file allegati) il Miur ha emanato le consuete direttive per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021. Le indicazioni riguardano per la maggior parte le scuole statali ma intercettano anche le amministrazioni locali che hanno in gestione diretta le scuole dell’infanzia.

Le iscrizioni

La prima informazione importante contenuta nella circolare è che le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020, finestra più ampia rispetto a quella dell’anno scorso. Le iscrizioni si effettuano on line, ma con esclusione delle sezioni delle scuole dell'infanzia, anche se nulla impedisce ai singoli Comuni di utilizzare strumenti telematici autonomamente gestiti.

Diverse sono le indicazioni nel documento ministeriale che devono essere osservate anche dalle amministrazioni locali nella predisposizione delle iscrizioni alle proprie scuole. Tra le prime quelle relative alle iscrizioni in eccedenza rispetto alle risorse di organico e al numero e alla capienza delle aule disponibili. In questo caso occorre, come per le scuole statali, predefinire i criteri di precedenza nell'ammissione, da rendere pubblici prima dell'acquisizione delle iscrizioni.

Tali criteri, precisa il Miur, “debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale”. Evidenzia inoltre che:

  • non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse;
  • è da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione;
  • l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta l'estrema ratio;
  • gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Sulla base di tali indicazioni, sarà nostra cura mettere a breve a disposizione un facsimile di delibera contenente i criteri per l'accesso alle scuole dell'infanzia comunali per l’anno scolastico 2020-2021.

Gli adempimenti vaccinali

Per le scuole che accolgono bambine e bambini fino ai sei anni occorre tenere bene a mente l'art. 3-bis del D.L. n. 73/2017, che affida ai dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi l’onere di trasmettere alle ASL, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti fino ai sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati. Le ASL provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l'indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali. Nei dieci giorni successivi i dirigenti e i responsabili invitano i genitori dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse ovvero ancora la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL. Entro il 20 luglio i dirigenti e i responsabili trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla ASL che provvede agli adempimenti di competenza.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti “comporta la decadenza dall'iscrizione”, a differenza degli altri gradi di istruzione.

La privacy

Per la raccolta dei dati personali inseriti nel modulo di iscrizione è necessario osservare le disposizioni del Codice della privacy, con particolare riferimento agli artt. 2-sexies e 2-octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). Allegato alla circolare vi è un modello di iscrizione che contiene una informativa correlata al relativo contenuto, che può essere preso a riferimento dagli enti locali per le proprie iscrizioni.

È però necessario tenere conto che le ulteriori informazioni raccolte attraverso l'integrazione del modulo devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Evidenzia la circolare che, per esempio, sono eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni.

Accoglienza e inclusione

Indicazioni importanti sono contenute nel paragrafo 9 della circolare relative agli alunni con disabilità, le cui iscrizioni devono essere perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla ASL, comprensiva della diagnosi funzionale. Alla scuola deve essere inoltre inviato il “profilo di funzionamento” di cui all'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/1992, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN. Sulla base di tale documentazione la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'ASL.

Stessa cura deve essere riservata alle iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), anch’esse da perfezionare con la presentazione della relativa diagnosi ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Vi è infine la sensibilità da esprimere nei confronti degli alunni con cittadinanza non italiana, ai quali si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana ma con l’accortezza di fissare dei limiti massimi di presenza nelle singole classi.

L’insegnamento della religione cattolica

Anche per le scuole dell’infanzia vige la facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, da esercitarsi al momento dell'iscrizione mediante la compilazione dell'apposito modulo. La scelta degli insegnanti è rimessa alla Diocesi, con oneri a carico dell’ente locale. È anche possibile optare per attività alternative, scegliendo in genere tra attività didattiche e formative, attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente, non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

18 novembre 2019

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