Risposta al quesito del dott. Andrea Cassino
QuesitiSi chiede di sapere quali sono i provvedimenti che deve adottare l'Ufficio Tributi, a tutela dell'Ente e del Responsabile del servizio, nei casi di seguito evidenziati: 1) Sono stati notificati degli avvisi di accertamento ma gli eredi rifiutano la notifica dichiarando che non esiste la successione e che non sono proprietari di tale immobile; 2) Sono stati notificati degli avvisi di accertamento ma gli eredi sono all'estero e hanno comunicato telefonicamente che non sono assolutamente interessati a pagare.
In casi come quelli descritti si ritiene fondamentale, anche a tutela dell'Ente e del Responsabile, che l'Ufficio porti regolarmente a termine l'attività di accertamento entro il termine di decadenza, con il perfezionamento della notifica dal punto di vista legale (essendo irrilevante che gli eredi siano interessati o meno a pagare). Si ricorda che l'atto deve essere notificato entro il quinto anno successivo a quello in cui il pagamento (o la dichiarazione, se omessa od infedele) avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006. Tutto ciò per fare in modo che, decorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento, l'accertamento divenga definitivo e che si possa poi procedere con i successivi atti di riscossione, avvalendosi eventualmente di concessionari qualificati, anche nei confronti di soggetti residenti all'estero. La riscossione successiva all'accertamento potrà infatti avvenire, se l'Ente non ha strutture che effettuano la riscossione coattiva in proprio, mediante iscrizione a ruolo (avvalendosi di Agenzia delle Entrate - Riscossione, previa delibera ex art. 2 del D.L. n. 193/2016) oppure mediante affidamento ad un concessionario privato iscritto all'albo ministeriale (che emetterà ingiunzione fiscale), in entrambi i casi entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, come previsto sempre dalla Legge n. 296/2006.
Ciò premesso, si può rispondere ai quesiti in termini generici, illustrando il corretto procedimento di accertamento nelle successioni mortis causa: non viene infatti chiarito, in entrambi i casi, se ci si riferisca a debiti tributari lasciati dal de cuius oppure a debiti maturati successivamente al decesso; non è specificato con quali modalità gli atti siano stati notificati, né a quale domicilio, né come siano stati individuati gli eredi o presunti tali; non è precisato cosa si intende per “rifiuto della notifica” né per quale motivo gli eredi all'estero non intendano pagare.
Se si tratta di debiti del de cuius, come si presume, e se gli eredi non hanno comunicato all'Ufficio Tributi le proprie generalità e domicilio, come si evince dal comportamento descritto, l'avviso di accertamento deve essere notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi (intestato “AGLI EREDI DEL SIG. ...”) presso l'ultimo domicilio del defunto, come previsto dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 e come chiarito dalla giurisprudenza (tra le tante, Corte di Cassazione, Sent. n. 15437/2019, che ha annullato un avviso di accertamento ICI perché la notifica era stata fatta personalmente ad un solo erede e non collettivamente). Non fa quindi differenza il fatto che gli eredi risiedano in Italia oppure all'estero. Se si è tentata la notifica (impersonale e collettiva) all'ultimo indirizzo del defunto e l'atto è stato regolarmente ritirato da un erede, la notifica può dirsi perfezionata; in caso contrario è bene ritentare avvalendosi del messo comunale o del messo notificatore o dell'ufficiale giudiziario – che potrà notificare di persona o avvalersi del servizio postale – in modo che la notificazione si perfezioni legalmente anche in caso di irreperibilità o di rifiuto degli eredi a ritirare l'atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (e l'agente notificatore ne darà atto relazione di notificazione). Vedasi, a proposito, l'articolo di S. Baldoni “Tributi locali, valida la notifica impersonale e collettiva in caso di decesso del contribuente”, Quotidiano Enti Locali & Pa del 5/7/2019.
Poi, se i chiamati all'eredità negano di essere proprietari, è bene che l'Ufficio, oltre a notificare impersonalmente l'avviso di accertamento per i debiti del de cuius – per evitare che decorra il suddetto termine di decadenza – rintracci o faccia in modo che siano individuati tutti gli eredi; ciò al fine dei successivi atti di riscossione coattiva (che non potranno più essere impersonali) e/o di individuare correttamente i soggetti passivi del tributo dovuto per i periodi successivi al decesso. L'accettazione (tacita o espressa) dell'eredità è, infatti, condizione imprescindibile affinché i chiamati all'eredità possano essere obbligati a rispondere del debito tributario. Si precisa, a tal proposito, che la denuncia di successione, che è un mero adempimento fiscale, non potrebbe comunque considerarsi accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 460 c.c. (lo sarebbe, invece, la voltura catastale, ma si presume che nessuno l'abbia fatta nei casi descritti).
Si può quindi consigliare di rivolgersi alla cancelleria del competente Tribunale per ottenere informazioni relative all'accettazione o rinuncia dell'eredità oppure, considerato che essa si puo accettare o rinunciare entro dieci anni dalla morte, per chiedere al Giudice di fissare un termine breve entro il quale i chiamati all'eredità devono dichiarare se vogliono accettare o rinunciare (ossia la cosiddetta actio interrogatoria ai sensi dell’art. 481 c.c. e dell’art. 749 c.p.c.). E tale azione può essere esercitata, con semplice istanza, da tutti i creditori che ne abbiano interesse, ivi compreso il Comune che debba accertare i tributi di propria competenza.
Si precisa, infine, che se i chiamati all'eredità fossero in possesso dell'immobile e se l'Ufficio ne avesse la prova (per esempio se fossero residenti nell'immobile e lo utilizzassero concretamente), tali soggetti si potrebbero considerare eredi a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 485 c.c., trascorsi tre mesi dal decesso senza che sia stato fatto inventario.
20 novembre 2019 Andrea Cassino
INPS – 5 giugno 2025
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: