Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
L'indicazione del Cig sulle fatture
Servizi Comunali FatturazioneApprofondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
L'indicazione del Cig sulle fatture Enrica Daniela Lo Piccolo Con atto di interpello n. 436 del 2019 (nel file allegato) diretto ad acquisire chiarimenti in merito all’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212, relativamente alla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte ed indicazioni di rilievo in merito alla importanza della presenza del CIG nelle fatture emesse nei confronti della P.A. Uno degli interrogativi riguarda l’obbligatorietà del Cig nella fattura ed il caso in cui l’omissione dello stesso sia fiscalmente corretta, in quanto il dato non rientra tra gli elementi obbligatori indicati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 (Decreto Iva). Chiarisce l’Agenzia delle Entrate che il codice identificativo di gara (CIG) qualora non rientrasse tra gli elementi indicati dall'articolo 21, l'obbligo di indicarlo nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136". Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che "Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2". Tanto premesso, l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario. 21 novembre 2019 |
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 18 novembre 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: