Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
I debiti fuori bilancio, la tracciabilità ANAC e l'amministrazione trasparente
Servizi Comunali BilancioApprofondimento di Alfonso Pisani
I debiti fuori bilancio, la tracciabilità ANAC e l'amministrazione trasparente
Alfonso Pisano[i]
Ci è recentemente pervenuta una domanda riguardo la pubblicazione delle determinazioni di liquidazione dei debiti fuori bilancio di un Comune nella sezione Bandi di Gara e Contratti della sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente e se le stesse fossero soggette all’obbligo della tracciabilità finanziaria.
Parallelamente si chiedeva se riportare o meno i dati della tracciabilità finanziaria.
Senza volerci addentrare nei meandri della contabilità è il caso di richiamare brevemente il concetto di “debito fuori bilancio” descritto all’articolo 194 del d.lgs. 267/2000 come un debito di cui l’Ente deve riconoscere la legittimità con deliberazione consiliare da adottarsi almeno entro il 31 luglio di ogni anno o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità derivante da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Se si parla di esecuzione di commesse pubbliche, evidentemente, il punto e) è quello più interessante (in realtà anche lo stesso punto a) se la sentenza è relativa all’esecuzione di una commessa pubblica).
Al punto e) in particolare si parla di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, purché, e questo è ovvio, se ne dimostri l’utilità per le pubbliche funzioni. Le violazioni dei richiamati commi dell’articolo 191 per le quali si configura una situazione debitoria fuori bilancio riguardano essenzialmente la assenza di un impegno di spesa o la casistica di lavori pubblici di somma urgenza in mancanza di un provvedimento di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio che preveda la relativa copertura finanziaria.
Sintetizzando per avere un debito fuori bilancio per una commessa pubblica bisogna aver perfezionato giuridicamente una obbligazione con un terzo senza che sia registrata in bilancio la corrispondente scrittura che ne vincola le relative somme.
Ciò è ribadito dalla delibera 461/2017 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto in base alla quale per il caso di debiti fuori bilancio vanno tenuti distinti “l'impegno amministrativo”, articolo 183 del d.lgs. 267/2000, dal cosiddetto “impegno contabile” di cui all'articolo 191 dello stesso d.lgs. 267/2000.
E’ importante circoscrivere la situazione ai soli debiti derivanti da commesse pubbliche in quanto la sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente contiene solo le tipologie relative ad una commessa pubblica come da art. 37 del d.lgs. 33/2013 che richiama il comma 32 della l. 190/2012 che chiede di riportare per ciascuna procedura:
Tali informazioni sono anche da riportare entro il 31/01 di ogni anno all’ANAC in formato aperto.
Ancora in quella stessa sottosezione il codice dei contratti d.lgs. 50/2016 richiede di riportare tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 (accesso agli atti di una procedura) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, relativi a:
Possiamo dunque asserire che, a nostro avviso e alla luce di quanto detto, la determinazione di liquidazione va riportata nella parte “Bandi di Gara e Contratti” della sezione Amministrazione Trasparente, ma solo nel senso di aggiungere per la commessa in questione (la cui obbligazione è giuridicamente perfezionata) anche la somma liquidata per il debito in questione nell’importo di cui al punto VII) sopra evidenziato e sottolineato. Ricordiamo, infatti, che la logica del d.lgs. 33/2013 è di riportare i dati solo in forma tabellare e non gli atti per esteso, fatte salve poche eccezioni tipo le determinazioni a contrarre, i bandi di gara, gli avvisi, ecc. da riportare integralmente.
Tale somma va riportata anche, a nostro avviso nel file inviato ad ANAC
Riteniamo anche che l’atto (decreto o determinazione a contrarre), privo di copertura finanziaria, con cui si affida la commessa ad un terzo va anche esso pubblicato in quanto esercita il ruolo di determinazione a contrarre ed è da annoverare tra i dati di cui al punto 2) sopra evidenziato e sottolineato.
Per quanto riguarda le informazioni da riportare ad ANAC per la tracciabilità finanziaria il Codice Identificativo Gara per ciascun lotto di gara è richiesto quasi sempre tranne che in poche eccezioni riportate nelle FAQ dell’ANAC. Per tale ragione, riteniamo che se il CIG non era stato richiesto all’atto del perfezionamento dell’obbligazione giuridica, ma lo stesso era da richiedere per quella prestazione allora andrebbe richiesto almeno prima di procedere alla liquidazione.
Allo stesso tempo, per appalti superiori ai 40.000 euro per i quali non è possibile richiedere il cosiddetto Smart CIG riteniamo che vadano compilate anche le schede relative del sistema SIMOG e, naturalmente pagato l’eventuale contributo ad ANAC.
24 novembre 2019
[i] Alfonso Pisani - Responsabile Innovazione Tecnologica e Gestione Documentale Presso la Provincia di Salerno e formatore esperto nei temi dell’amministrazione digitale e dell’egov
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