Approfondimento di Matteo Barbero

Fondo garanzia debiti commerciali: i chiarimenti dell’Ifel

Servizi Comunali Pagamenti
di Barbero Matteo
29 Novembre 2019

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                                       

Fondo garanzia debiti commerciali: i chiarimenti dell’Ifel

Matteo Barbero

Rispondendo alle numerose sollecitazioni pervenute dai Comuni, la fondazione dell’Anci ha diffuso una nota con le specifiche per calcolare i due elementi (stock di debiti commerciali e indicatore di ritardo annuale dei pagamenti) da cui può discendere l’obbligo di accantonare nel bilancio degli enti locali il fondo garanzia debiti commerciali..

In ordine al primo indicatore, l’algoritmo indicato da Ifel è il seguente. Innanzitutto, si determina l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente (ad esempio, nel 2020 si considererà il 2019). Se esso è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, l’indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passerà ad elaborare l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Altrimenti, occorre calcolare l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio ancora precedente (nel nostro esempio, il 2018). Se il rapporto fra i due valori e minore o uguale a 0,9, allora l’indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione, diversamente l’indicatore fa scattare l’obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%.

In merito all’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, Ifel ribadisce che esso non coincide con l’indice di tempestività ed è calcolato come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all’importo delle fatture e considera le fatture scadute nell’anno e le fatture non scadute e pagate nell’anno. In altri termini, esso è pari alla media dei ritardi di pagamento ponderata in base all’importo delle fatture e considera le fatture scadute nell’anno e le fatture non scadute e pagate nell’anno.

Nel dettaglio, devono essere considerate:

sono considerate:

- le fatture scadute nell’anno, pagate e ricevute nell’anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;

- le fatture scadute nell’anno, pagate nell’anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell’ultima parte dell’anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell’anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;

- le fatture scadute nell’anno, non pagate e ricevute nell’anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;

 - le fatture scadute nell’anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell’ultima parte dell’anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell’anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell’anno e può assumere solo valori positivi;

- le fatture non scadute, pagate nell’anno e ricevute nell’anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell’ultima parte dell’anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);

- le fatture non scadute, pagate nell’anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).

Rispetto al secondo indicatore, la quantificazione del fondo dipenderà dall’entità del ritardo, secondo la seguente misura:

5% per ritardi superiori a sessanta giorni;

3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

2% per ritardi compresi tra undici e trenta ;

1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

24 novembre 2019

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