Criteri di determinazione del rimborso per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche – Deliberazione 14 novembre 2019, n. 126
Servizi Comunali Rimborso spese viaggioMASSIMA
La Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti, con la sentenza n. 126 del 14 novembre 2019, ha affermato che il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per recarsi dal proprio luogo di residenza al comune presso il quale esercitano il proprio mandato costituisce un onere finalizzato all’effettivo esercizio delle funzioni istituzionali, al quale non si applicano le limitazioni previste dall’art. 6 del d.l. 78/2010. Inoltre hanno affermato che tale rimborso è ammesso solo laddove l’alternativa del trasporto pubblico non sussista o sia di difficile fruizione. Il rimborso può essere fissato al pari di un quinto del costo di benzina per ogni chilometro, come previsto dall’art. 77 bis, comma 13, del d.l. 112/2008. Infine hanno chiarito che chiarito che le spese di missione, sostenute dagli amministratori per le attività di carattere istituzionale, sono rimborsabili dall’amministrazione comunale laddove siano legate all’attività politico-istituzionale, essenziale e indefettibile dell’ente pubblico, tali da rendere indispensabile per l’amministratore lo spostamento dalla sede del comune.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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