Approfondimento di Angelo Maria Savazzi e Francesca Saraco

L’ utilizzo delle risorse derivanti dalle maggiori riscossioni IMU/TARI per l’incentivazione del personale

Servizi Comunali Indennità varie
di Savazzi Angelo Maria di Saraco Francesca
04 Dicembre 2019

Approfondimento di Angelo Maria Savazzi e Francesca Saraco                                                                   

L’ utilizzo delle risorse derivanti dalle maggiori riscossioni IMU/TARI per l’incentivazione del personale.

di Angelo Maria Savazzi e Francesca Saraco

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) i comuni “possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale”. La stessa norma stabilisce che tali risorse, se destinate al trattamento accessorio, non rientrano nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, D.lgs 75/2017.

Ai fini di una corretta applicazione della disposizione gli enti  devono disciplinare in un apposito regolamento le modalità di utilizzo delle maggiori risorse accertate e riscosse; la quota destinata al trattamento accessorio viene attribuita, in sede di contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, inclusi i dirigenti. Il maggior gettito deve essere rilevato a consuntivo, rispetto alle previsioni di bilancio dell’anno di riferimento del medesimo consuntivo, e deve trattarsi di maggior gettito riscosso, quindi non è sufficiente aver definito accertamenti superiori alle previsioni se questi nell’anno di riferimento, non si sono trasformati in effettive riscossioni.

La misura massima delle risorse destinate a tale forma di incentivazione è rappresentata dal 5% del maggior gettito che deve includere anche le risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Inoltre, i comuni devono:

  1. aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro gli ordinari termini stabiliti dal DLgs 267/2000;
  2. gestire internamente il servizio di accertamento che quindi non deve essere affidato in concessione.

L’attribuzione delle risorse premiali, al verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, riguarda il personale utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, che non devono, necessariamente, essere connessi al raggiungimento del maggior gettito dei due tributi coinvolti (Imu e Tari). Gli obiettivi devono essere definiti preventivamente affinché si possa procedere, in sede di contrattazione integrativa, alla relativa distribuzione, e possono anche riferirsi al concorso al contrasto all’evasione fiscale e contributiva prevista dall’art. 1 DL 203/2005, norma espressamente richiamata. Il beneficio attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale di competenza.

Di recente la Sezione regionale di controllo della Regione Emilia Romagna è intervenuta con un parere destinato a precisare meglio il perimetro di operatività della disposizione (deliberazione n. 52 del 18 settembre 2019), ritenendo perentorio il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio quale condizione per accedere all’utilizzo delle risorse nei termini sopra indicati per l’incentivazione del personale, per cui un eventuale differimento del termine stesso, sebbene autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno, non consente di rispettare la condizione prescritta per l’utilizzo delle risorse.

Secondo la Corte dei Conti l’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato dal TUEL, limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività̀ tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.

Secondo la norma, dunque, il calcolo dovrà essere effettuato rispetto al maggior gettito generato l’anno precedente a quello di riferimento, sulla base dei dati consuntivi formalmente approvati dall’ente. A titolo di esempio, se nel bilancio di previsione 2019 era stato previsto una entrata per imposte municipali pari a 100 e a consuntivo è stato accertato e riscosso 120, il maggior gettito di 20 potrà essere distribuito, nel 2020, nella misura massima del 5%.

La norma è operativa dal 1 gennaio 2019, pertanto il primo bilancio di previsione da approvare è il 2020, la cui scadenza è prevista 31.12.2019. Mentre il primo rendiconto di gestione sarà quello del 2018 la cui approvazione doveva avvenire entro il 30.04.2019.

L’interpretazione della Corte dei Conti è fortemente restrittiva sia perché l’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 fa riferimento al termine previsto dal TUEL che, appunto, prevede anche la possibilità di differimento del termine di approvazione del bilancio e sia perché la finalità della norma è quella di generare un maggior gettito relativamente a due tributi comunali e, quindi, consentire l’utilizzo di risorse aggiuntive per il trattamento accessorio o per il potenziamento degli uffici preposti, finalità che non verrebbe meno nell’ipotesi in cui il termine di approvazione del bilancio venga differito, utilizzando una possibilità offerta dall’ordinamento. Tuttavia si deve rilevare come anche altri sezioni regionali della Corte dei conti hanno confermato questo orientamento (recentemente la sezione regionale Lombardia con il parere n. 412 del 5 novembre 2019)

2 dicembre 2019

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