Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Si (condizionato) della Corte dei conti alla gratuità dei servizi educativi comunali
Servizi Comunali Diritto allo studioApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Si (condizionato) della Corte dei conti alla gratuità dei servizi educativi comunali
Amedeo Di Filippo
La presa di posizione assunta dalla sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 339 del 27 novembre (nel file allegato) consente di aggiungere una ulteriore tessera utile ad impostare correttamente le decisioni circa la compartecipazione delle famiglie ai servizi educativi comunali.
Gli antefatti
Abbiamo dato conto della situazione relativa alla contribuzione da parte degli utenti del servizio di trasporto scolastico, dopo che la sezione Piemonte della Corte dei conti, con la deliberazione n. 46 del 6 giugno scorso, ha affermato che tale servizio deve avere una adeguata copertura finanziaria derivata dalle quote di partecipazione diretta da parte degli utenti. A questa posizione ha fatto da contraltare quella, meno perentoria, della sezione Puglia che, con la deliberazione n. 76 del 25 luglio, ha ritenuto possibile per i Comuni inserire, tra le risorse volte ad assicurare la copertura dei costi, le eventuali contribuzioni regionali e possono destinare specifiche risorse “purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri”.
È poi intervenuta la sezione delle autonomie con la deliberazione n. 25 del 7 ottobre a chiarire che il servizio in questione rientra tra quelli da garantire su tutto il territorio nazionale per rendere effettivo il diritto allo studio, la cui copertura deve però avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 117 del Tuel, talché è rimessa alla autonomia dei singoli Comuni darvi copertura finanziaria con risorse proprie e erogarlo gratuitamente nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati.
Che è quanto contemporaneamente affermato dall’art. 3, comma 3, del D.L. “salva precari” n. 126/2019 secondo cui, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, i Comuni possono impegnare proprie risorse per l’abbattimento o l’azzeramento delle tariffe “in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata”.
La nuova deliberazione
Interviene ora la sezione Veneto, che risponde al quesito se sia possibile per un Comune adottare misure finalizzate all’abbattimento integrale delle rette di frequenza alle scuole dell’infanzia, indipendentemente dalla sussistenza in capo alla famiglia di uno stato di disagio economico-sociale. I magistrati contabili partono dal quadro normativo di riferimento, a cominciare dagli artt. 3, 30, 31, 34 e 117 Cost., ricordando che i servizi educativi per la prima infanzia non si riducono ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprendono anche finalità formative.
Citano quindi la Legge n. 107/2015, che ha escluso tali servizi da quelli a domanda individuale, a cui ha fatto seguito il D.Lgs. n. 65/2017 che ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui fanno parte nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi. L’art. 9 rinvia ad apposita intesa in Conferenza unificata la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi, riconoscendo agli enti locali la possibilità di prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell’ISEE o anche l’esenzione totale per le famiglie disagiate.
La gratuità
La conclusione cui approda la sezione Veneto è che i servizi educativi comunali, compresi i nidi d’infanzia, ora ricadono nell’ampia categoria dei “servizi pubblici”, essendone stata stabilita esplicitamente la possibile fruizione gratuita a favore delle famiglie meno abbienti. Cosa questo in pratica comporti per i Comuni deve essere valutato alla luce delle disposizioni di settore, quali:
Alla luce di queste coordinate, la sezione dunque ritiene possibile concedere a titolo gratuito i servizi ritenuti di interesse pubblico, secondo modalità idonee per una gradazione della contribuzione a carico delle famiglie meno abbienti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche rilevate tramite ISEE, ma “fermi restando tutti vincoli posti dalla normativa vigente in tema di equilibrio di bilancio”.
I principi
Come per il trasporto scolastico, dunque, anche per gli altri servizi è possibile, nell’ambito dell’autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola di invarianza della spesa, provvedere alla relativa copertura con risorse proprie, “sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell’ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di ragionevolezza”, che annovera anche possibilità di erogazione gratuita nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati.
La conclusione è che, nel rispetto di tutti vincoli in tema di equilibrio di bilancio, rimane di esclusiva spettanza della singola amministrazione valutare in concreto l’esistenza dei presupposti necessari ai fini della legittima concessione di contributi e sussidi alle famiglie meno abbienti. “Sarà, tuttavia, necessario predeterminare criteri rigorosi e ragionevoli di gradazione, garantendo così, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, l’ossequio dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità dell’agire pubblico”.
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