Costituzionalmente illegittima la norma sulla ricostruzione dei territori terremotati che invece dell’intesa richiede il solo parere, trattandosi di materia appartenente alla competenza concorrente Stato-Regioni.

Corte costituzionale – Sentenza 2 dicembre 2019, n. 246

Servizi Comunali Provvedimenti conseguenti a calamità naturali

03 Dicembre 2019

La ricostruzione dei territori colpiti da terremoto rientra nelle materie della “protezione civile” e del “governo del territorio”, che appartengono alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Perciò lo Stato, nel regolare tale ricostruzione, non può prescindere dalla preventiva intesa con i Presidenti delle Regioni interessate ed è costituzionalmente illegittima la norma che invece dell’intesa richiede un semplice parere.

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