Alternatività Iva/Registro, la scelta spetta unicamente alla disciplina

FISCO OGGI – Documento 3 dicembre 2019

Servizi Comunali Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali

05 Dicembre 2019

Alternatività Iva/Registro, la scelta spetta unicamente alla disciplina

FISCO OGGI

Alternatività Iva/Registro, la scelta spetta unicamente alla disciplina

3 Dicembre 2019

Il solo tributo dovuto è quello applicabile in base alla normativa di riferimento per quel tipo di compravendita, sono del tutto irrilevanti valutazioni e considerazioni di altro genere

 

In ipotesi di imposizione alternativa tra l’Iva e l’imposta di registro, è dovuto unicamente il tributo applicabile in base alla disciplina prevista e non il primo corrisposto o quello scelto in base a considerazioni soggettive. Il principio vale anche se una delle due imposte è stata già versata. A ribadirlo la Cassazione con la sentenza n. 23219 del 17 settembre 2019.
 
La fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte suprema trae origine da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del tribunale civile, ricognitiva di un contratto di compravendita immobiliare soggetta a imposta sul valore aggiunto, in quanto conclusa fra due soggetti Iva.
In particolare, con l’atto impositivo, l’ufficio chiedeva il versamento dell’imposta di registro, nella misura proporzionale del 3%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n.131/1986. Secondo l’ente impositore, infatti, nella fattispecie non poteva trovare applicazione il principio di alternatività Iva-Registro, di cui all’articolo 40 del Dpr n. 131/1986, in quanto non vi era alcun riscontro documentale dell’avvenuto assoggettamento a Iva della compravendita conclusa fra le parti.
 
La Corte di cassazione, investita della controversia a seguito del contenzioso instaurato mediante impugnazione dell’atto impositivo de quo, ha ritenuto opportuno prioritariamente ricordare alcuni principi fondamentali che regolano il nostro ordinamento, il primo dei quali è quello del carattere imperativo e della natura inderogabile dell’obbligazione tributaria il quale resta, pertanto, sottratto alle libere scelte sia dei soggetti attivi sia di quelli passivi di detto rapporto obbligatorio.
Per questo motivo, già da tempo è stato osservato che, nei casi di imposizione alternativa (come quelli collegati al principio di alternatività Iva-Registro), il contribuente e, ancor di più, l’ufficio hanno rispettivamente l’obbligo di corrispondere e di richiedere il tributo effettivamente dovuto in base alla singola fattispecie e non quello scelto in base a considerazioni di tipo soggettivo come già affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 3726/1991, n. 5225/2019, n. 18524/2010, n. 3427/1996 e n. 2021/1996.
 
Infatti già nel 1991 la Cassazione aveva affermato il principio secondo il quale “perché un atto sia assoggettato all’IVA e non al registro non rileva il semplice fatto che sia già stata corrisposta un’imposta anziché un’altra, posto che nei casi di imposizione alternativa il contribuente, e ancora di più l’Ufficio, hanno rispettivamente l’obbligo di corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni soggettive. In altri termini, l’intervenuta definitività dell’imposta di registro corrisposta dalla società ricorrente non importa alcuna preclusione all’effettivo accertamento del tributo legalmente dovuto, poiché il regime fiscale normativamente determinato non è modificabile neppure dall’Amministrazione finanziaria le cui determinazioni non possono influire sul regime tributario collegato ope legis all’atto o all’operazione in esame”.
 
Prendendo le mosse dal richiamato principio di diritto, la Cassazione, con riferimento alla fattispecie sub iudice, ha osservato che, ai fini dell’individuazione del regime impositivo applicabile alla compravendita in esame, non assume alcuna rilevanza l’assenza di un riscontro probatorio in merito al fatto che detta compravendita sia stata assoggettata a Iva dalle parti, in quanto ciò che rileva, al fine del principio di alternatività è che l’operazione rientri nel campo di applicazione della cennata imposta. In tal senso già le decisioni della Cassazione n. 24268/2015 20 aprile 2007, n. 9403/1990 e n.4577/1990, e ciò perché, come anticipato, il contribuente ha l’obbligo di effettuare il versamento, e l’ente impositore di richiedere il pagamento, del solo tributo previsto dalla legge e non di quello scelto in base a considerazioni di tipo soggettivo. 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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