L'articolo 13, comma 2, lettera d), del D.L. n. 201/2011, nella versione tutt'oggi vigente, dispone che l'IMU non si applica «a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».
Pertanto, in base alla sopracitata norma di legge, al fine di godere di tale beneficio è sufficiente che:
il possessore dell'immobile che richiede l'esenzione sia in servizio permanente ed appartenga, alternativamente: alle Forze Armate, alle Forze di Polizia (ad ordinamento militare o civile), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure alla carriera prefettizia;
l'immobile in questione sia l'unico, in tutto il territorio nazionale, per il quale il possessore richieda tale tipologia di esenzione;
tale immobile non deve essere locato (può essere, quindi, utilizzato dal possessore stesso, concesso in comodato od anche inutilizzato).
Non è richiesto, a tal fine, che il possessore risieda anagraficamente né che dimori nell'immobile: la ratio della norma è, infatti, quella di consentire che il militare, poliziotto o prefetto, residente altrove per ragioni di servizio, possa beneficiare di un'esenzione analoga a quella prevista per i possessori di abitazioni principali (che richiede invece la dimora e la residenza).
Inoltre, è necessario precisare che per godere di tale agevolazione, introdotta dal legislatore a decorrere dalla seconda rata per l'anno d'imposta 2013, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU entro il termine ordinario previsto per l'anno di riferimento (escludendo quindi il termine più lungo previsto in caso di eventuale ravvedimento operoso). L'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 prevede infatti che per fruire del benefici elencati da tale articolo, tra cui quello in questione, «il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma». La dichiarazione è espressamente richiesta dal legislatore “a pena di decadenza”: ciò significa che l'agevolazione non può essere concessa in assenza di dichiarazione presentata nei termini previsti, neppure se si dimostrasse la sussistenza delle condizioni richieste per ottenere il beneficio fiscale. Rispondendo alle “FAQ IMU/TASI” del 3 giugno 2014, il Ministero ha avuto modo di precisare, correttamente, che nel modello di dichiarazione IMU il proprietario dell’immobile deve barrare il campo 15 (esenzione) e riportare nelle annotazioni la seguente (o analoga) frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
Si conclude quindi che il possessore dell'immobile oggetto del quesito possa beneficiare dell'esenzione richiesta, a condizione che abbia presentato o presenti la dichiarazione IMU entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per gli anni d'imposta fino al 2017, poi 31 dicembre) e fermo restando che l'agevolazione si applica solo in relazione alla quota di possesso del soggetto richiedente.
4 dicembre 2019 Andrea Cassino