Richiesta accesso atti (verbali elezioni RSU) da organizzazione sindacale, senza rappresentanza nell’Ente
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del dott. Davide Scotti
QuesitiLa Caserma dei Carabinieri ha chiesto di accedere alla banca dati dell'Anagrafe. E' possibile conoscere la procedura e se disponibile avere la modulistica?
In allegato il modulo di convenzione per l'accesso ai dati dell'anagrafe comunale.
Come si potrà leggere nel commento in calce al modulo allegato, l'anagrafe potrà stipulare la convenzione solo finché sarà ancora titolare dei dati in essa contenuti, ovvero fino al subentro in A.N.P.R. . Dopo tale data, ogni forma di accesso sarà disciplinata dall'AgID.
Al momento, ovvero prima che sia pienamente attiva ANPR, l’Ufficiale di Anagrafe valuta le richieste di accesso per via informatico - telematica ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n.445/2000 e nel rispetto delle “Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi” del 6 ottobre 2005 ovvero ad amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, avendo cura di verificare attentamente presupposti, limiti e modalità previste dalla disciplina che riguarda singoli atti e documenti e di individuare soluzioni idonee per consentire di tracciare le operazioni di visualizzazione dei dati presso postazioni di lavoro ben individuate e, soprattutto, da parte di utenti autorizzati (che devono essere i soli a inserire le proprie credenziali di accesso).
Andrà valutata anche la qualità del richiedente e calibrare l’accesso di questo in parziale o totale a seconda dei propri fini istituzionali.
Dopo che ANPR sarà entrata in funzione a pieno regime, il riferimento sarà l’art.3 del DPCM 23 agosto 2013 n.109, Disposizioni per la prima attuazione dell’art.62 del CAD che istituisce l’ANPR e prevede che l’accesso ai dati di ANPR da parte di pubbliche amministrazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni redatte secondo standard e regole tecniche definite dall’Agenzia per l’Italia digitale.
L’art.62 del CAD (codice dell’amministrazione digitale), Decreto Legislativo n.82/2005 (come sostituito dall’art.2 del D.L. n.179/2012 ed ulteriori modifiche fino ad arrivare al D.L.vo n.179/2016), esprime il principio in base al quale è permessa la collegabilità anche telematica di soggetti terzi (pubblici o privati) alla banca dati dell’anagrafe.
5 dicembre 2019 Davide Scotti
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 7 aprile 2024, n. 2974
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