Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Circolare ministeriale sull’efficacia delle delibere in materia tributaria
Servizi Comunali Entrate tributarieApprofondimento di Luciano Catania
CIRCOLARE MINISTERIALE SULL’EFFICACIA DELLE DELIBERE IN MATERIA TRIBUTARIA
Luciano Catania
Il Ministero Economia e Finanze, con la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, ha fornito dei chiarimenti in merito all’efficacia delle delibere in materia tributaria, dopo l’entrata in vigore dell’art. 15-bis del D. L. n. 34/2019.
Il “Decreto Crescita”, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia dei provvedimenti regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.
L’art. 15-bis interviene, con modifiche rilevanti, nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La circolare del MEF 2/DF dello scorso 22 novembre, ha provato a chiarire alcune aspetti della nuova normativa, che si affianca a quella di carattere speciale eventualmente prevista per specifici tributi locali.
Il citato art. 15-bis del D. L. n. 34/2019 attribuisce alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie il valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.
L’obbligo di pubblicazione, ai fini costitutivi, riguarda sia i regolamenti di disciplina dei singoli tributi sia le deliberazioni di approvazione delle relative aliquote o tariffe.
Per i tributi differenti dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dall’addizionale comunale all’IRPEF, la pubblicazione degli atti sul portale ha, finora, svolto una finalità meramente informativa.
Adesso, al fine di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione, il sistema di pubblicità costitutiva è esteso alla generalità dei tributi di competenza dei comuni.
Quest’innovazione dovrebbe consentire ai contribuenti, ai sostituti d’imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l’applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni comunali, individuando con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l’importo dovuto per un determinato anno.
Il Mef, nella circolare 2/DF, sottolinea come per l’applicazione dei tributi locali, emessi dai Comuni (per Province e Città metropolitane il discorso vale solo l’imposta RC Auto) la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it sia una condizione necessaria ma non sufficiente.
Oltre all’ovvia regolare approvazione da parte dell’organo comunale competente ed alla pubblicazione all’albo pretorio istituzionale, l’efficacia della deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno dell’approvazione, è condizionata dalla sua approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Prima della pubblicazione sul sito del Mef, le verifiche che riguarderanno il provvedimento saranno attinenti solo all’integrità del provvedimento ed alla sua natura regolamentare o di atto amministrativo generale, emanato da un organo di governo ai sensi dell’art. 36 del TUEL, ed al fatto che rechi la manifestazione della volontà dell’ente locale in ordine alla determinazione delle aliquote o tariffe o alla disciplina del tributo.
Dopo la pubblicazione, il Mef provvederà a verificare la rispondenza dell’atto alla normativa nazionale di riferimento ed, in caso di discordanza, inizierà un confronto collaborativo con l’Ente, conservando il potere di impugnativa.
Per individuare il termine per l’invio delle deliberazioni e quello della pubblicazione per l’efficacia, con il nuovo assetto normativo occorrerà avere riguardo alle disposizioni dettate per ciascun tributo.
Devono essere trasmessi per la pubblicazione anche le delibere riconducibili al genus delle “deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni”, ad esempio i regolamenti relativi alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie, al diritto dell’interpello, ad altri istituti deflativi del contenzioso e al baratto amministrativo.
La circolare del Mef indica anche gli atti che non sono soggetti all’obbligo di trasmissione (deliberazione di indicazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili; deliberazione di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale, gli atti di affidamento dell’attività di riscossione, il regolamento di disciplina delle misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali, adottato ai sensi dell’art. 15-ter).
Non devono essere trasmesse le deliberazioni endoprocedimentali, come l’eventuale delibera di Giunta che approva la proposta da sottoporre al Consiglio Comune.
La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non deve essere trasmessa al Mef, anche se al suo interno sussistono disposizioni attinenti la fissazione delle aliquote e dei tributi.
La mancata pubblicazione degli atti di conferma delle aliquote e delle tariffe non ne determina l’inefficacia, ma se trasmesse (solo qualora la conferma fosse contenuta in una esplicita deliberazione) saranno pubblicate al fine di assicurare un’informazione trasparente e tempestiva nei confronti dei contribuenti.
La pubblicazione deve avvenire, per tutti gli atti, esclusivamente tramite l’inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come già avviene per l’addizionale comunale all’IRPEF, l’IMU e la TASI sulla base delle norme speciali che regolano tali imposte e per gli altri tributi comunali in via di prassi.
La trasmissione mediante il Portale, da effettuarsi previa idonea abilitazione, costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli atti al Mef e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata, con le specifiche tecniche che saranno indicate nell’apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.
Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, in forza della nuova normativa, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno (la trasmissione deve avvenire, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno).
La prima rata dev’essere calcolata, secondo le indicazioni del Mef, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre la rata a saldo - dell'imposta dovuta per l'intero anno - sarà versata, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it.
Per l’Imposta Comunale Pubblicità e la TOSAP il termine di versamento previsto dalla normativa nazionale può essere modificato dai singoli enti nell’esercizio del proprio potere regolamentare, mentre per la TARI e il CIMP manca del tutto un sistema di scadenze di versamento stabilito dalla legge (la fissazione al 28 ottobre è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti).
Ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, lo stesso comma 15-ter prevede che i versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.
I comuni hanno l’obbligo di adeguare le proprie disposizioni regolamentari al nuovo meccanismo di versamento previsto dal legislatore, qualora quelle vigenti non ne siano coerenti, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo.
Qualora il Comune incassasse anziché il tributo un corrispettivo per il servizio, le relative delibere non rientrerebbero nemmeno nell’ambito di applicazione dell’obbligo di invio.
Per quanto concerne l’ICP, si evidenzia preliminarmente che tale imposta deve essere corrisposta prima di iniziare l’esposizione pubblicitaria. La normativa distingue, poi, tra pubblicità annuale e pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare. Con riferimento alla prima, la legge prevede che l’imposta sia versata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e possa essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (gennaio, aprile, luglio, ottobre) qualora sia di importo superiore a euro 1549,37. Il comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può anche variare le predette date purché non in senso peggiorativo per il contribuente. L’Ente può stabilire una rata di versamento successiva al 30 novembre. Entro tale data, che potrebbe essere individuata in coincidenza con il 31 gennaio dell’anno successivo, il contribuente dovrà eseguire – laddove sia intervenuta una variazione delle tariffe rispetto all’anno precedente – il conguaglio sulla base delle nuove tariffe pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre. La pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, invece, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, deve essere corrisposta in un’unica soluzione, da versare, per quanto chiarito, prima di iniziare l’esposizione pubblicitaria. Il comune deve, quindi, anche in relazione a tale tipologia di pubblicità, stabilire una rata successiva al 30 novembre per consentire di effettuare il conguaglio in tutti i casi in cui il pagamento sia dovuto prima del 1° dicembre e sia intervenuta una variazione delle tariffe.
Un’altra problematica affrontata dalla Circolare 2/DF riguarda il versamento della TOSAP.
L’art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993 disciplina i termini per il versamento della TOSAP distinguendo tra occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico. Con riferimento alle prime, il comma 1 stabilisce che il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione sia effettuato negli stessi termini previsti per la presentazione della denuncia, vale a dire entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per gli anni successivi, invece, il versamento della tassa deve essere effettuato, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993, nel mese di gennaio. In relazione alle occupazioni del suolo pubblico aventi natura temporanea, il comma 5 del più volte citato art. 50 dispone, poi, che il versamento sia effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Nel caso in cui la tassa sia d'importo superiore a euro 258,23, il comma 5-bis della norma in commento attribuisce al contribuente la facoltà di corrisponderla in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Lo stesso comma prevede altresì che per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse e che, qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione possa essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
Secondo il MEF, quindi, il comune deve stabilire una rata successiva al 30 novembre – che potrebbe coincidere anche con il 31 gennaio dell’anno successivo – valevole per i casi in cui il termine di pagamento venga a scadere prima del 1° dicembre e occorra, quindi, eventualmente ricalcolare l’imposta sulla base delle nuove tariffe.
Esula dal campo di applicazione della disciplina di cui trattasi il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), giacché si tratta di un’entrata non di natura tributaria.
Rispetto all’imposta di soggiorno, al contributo di sbarco ed al contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, nonché al contributo introdotto per il comune di Venezia, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it (il MEF provvede alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale).
La disciplina non trova applicazione rispetto ai regolamenti e le deliberazioni tariffarie concernenti l’imposta comunale di soggiorno introdotte con norme regionali.
Relativamente ai tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, l’unica disposizione che prevede la pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it con efficacia costitutiva è l’art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011 in materia di imposta RC auto.
Le variazioni dell’aliquota di tale imposta, in particolare, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione sul predetto sito internet.
Per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto – vale a dire, a legislazione vigente, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – è comunque dovuta ai sensi del più volte menzionato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, la trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF.
Il Ministero, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, ne assicurerà la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.
7 dicembre 2019
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