Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Reddito di cittadinanza, definite le procedure per la certificazione dei cittadini extracomunitari

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Di Filippo Amedeo
10 Dicembre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                            

Reddito di cittadinanza, definite le procedure per la certificazione dei cittadini extracomunitari

Amedeo Di Filippo

 

Pubblicati in contemporanea il Decreto del 29 ottobre con cui il Ministero del lavoro individua i Paesi extracomunitari nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza, e il Messaggio n. 4516 del 3 dicembre con cui l’INPS indica a sua volta le modalità operative per l’accoglimento delle domande (vedi i file allegati).

Il Messaggio

Col Messaggio n. 4516 l’Inps fornisce indicazioni circa le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea, secondo quanto indicato col D.M. 21 ottobre 2019, di attuazione dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 4/2019, che impone ai cittadini extra Ue – che non abbiano lo status di rifugiato politico, qualora convenzioni internazionali non dispongano diversamente e qualora sia oggettivamente possibile – di produrre apposita certificazione attestante i requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare.

Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo per oggettiva impossibilità di produrre la documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale con cui altresì definire le specifiche della documentazione da prodursi. Nelle ritardo dell’emanazione di questo decreto, l’INPS ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Il decreto

Nel frattempo il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre e provvede a individuare i Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza.

Il decreto si affida al Rapporto “Doing Business” della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e in serie storica. Tramite il Rapporto, i due Ministeri hanno potuto identificare gli Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, posto che non esistono altre raccolte di informazioni con riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare.

Questo l’elenco degli Stati o territori i cui cittadini sono invece tenuti a produrre l’apposita certificazione, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE: Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga.

Le modalità

Possiamo così tornare al Messaggio INPS n. 4516, che illustra gli impatti sulle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dai cittadini non comunitari. Due i casi prospettati. Il primo è riferito alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019, in cui sono distinti due sottogruppi:

  1. domande presentate dai cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’elenco di cui al decreto 21 ottobre 2019, per le quali, qualora l’istruttoria sia stata già effettuata, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane, con invio delle eventuali mensilità arretrate maturate;
  2. domande presentate dai cittadini inclusi nell’allegato, che dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero.

Il secondo caso riguarda le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero a marzo 2019, le quali devono parimenti essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda. Quelle presentate da cittadini inclusi nell’elenco resteranno sospese fino alla presentazione all’INPS della certificazione; per quelle presentate da cittadini di Stati o territori non inclusi e che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

7 dicembre 2019

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