Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Ruolo e incompatibilità del segretario comunale. Due pronunce interessanti

Servizi Comunali Segreteria comunale
di Di Filippo Amedeo
11 Dicembre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                             

Ruolo e incompatibilità del segretario comunale. Due pronunce interessanti

Amedeo Di Filippo

 

Esiste una oggettiva incompatibilità tra il segretario comunale che sia Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al contempo presidente o membro dell’organismo interno di valutazione ma può essere destinatario della responsabilità di una struttura organizzativa al cui interno sia incardinata l’avvocatura civica. È quanto deriva dalla lettura congiunta della deliberazione n. 103 del 14 novembre della sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti e della sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 8166 del 29 novembre (vedi i file allegati).

Il ruolo del segretario nel processo di valutazione

Un Comune che ha dichiarato il dissesto finanziario, il cui segretario è Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), chiede se sia possibile procedere alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) oppure del Nucleo di valutazione (NDV). I magistrati contabili della sezione Puglia ricordano che in questi casi vi è per legge il divieto di assunzione di personale, per cui occorre verificare se l’istituzione dell’organismo di valutazione abbia o meno natura obbligatoria per gli enti locali.

Ripercorrono quindi le disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009, rilevando l’onere per ciascuna amministrazione di dotarsi di un tale organismo, di norma costituito in forma collegiale con tre componenti che non siano dipendenti dell’amministrazione interessata o da soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

L’organismo

Ricordano anche che, alla luce del principio di autonomia degli enti locali e della circostanza che l’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 sancisce la diretta applicazione solo di alcune disposizioni tra cui non figura l’art. 14, costituisce una facoltà e non un obbligo per i Comuni l’adeguamento del proprio ordinamento a quest’ultimo, con la possibilità di mantenere in vita i NDV o organismi similari costituiti precedentemente, fermo restando l’obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, garantendo l’indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a far parte dell’organismo interno di valutazione.

È quindi chiaro l’obbligo anche per i Comuni che non istituiscano l’OIV ex art. 14 di costituire un organismo di valutazione comunque denominato in grado di attendere ai compiti previsti per lo stesso OIV, tenuto conto di quanto dispone il Tuel in materia di sistema dei controlli interni. Rispetto al vincolo alle assunzioni per gli enti dissestati, la sezione Puglia ricorda che il divieto non opera con riferimento all’assunzione (obbligatoria) del segretario, né osta che a questi siano affidate le funzioni di direttore generale e nemmeno il conferimento all’incarico di Presidente del NDV, essendo organo necessario.

L’incompatibilità

La sezione poi si sofferma sulla opportunità della nomina del segretario quale RPCT, esprimendo l’avviso di una “difficoltosa conciliabilità della contemporanea intestazione al medesimo segretario”, oltre che delle funzioni di RPCT, anche di componente del NDV. Secondo i giudici, la necessità di una distinzione fra le due figure emerge dal comma 8-bis della Legge n. 190/2012, che attribuisce all’OIV il compito di verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, nonché di verificare i contenuti della relazione che il RPCT deve trasmettere allo stesso OIV sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine chiedere allo stesso RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. A loro detta, la coincidenza delle due figure (OIV/NDV e RPCT) “farebbe venir meno la necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione prevista dal vigente quadro normativo”.

Responsabilità di strutture organizzative

Alcuni dirigenti dell’avvocatura comunale hanno impugnato una serie di atti con cui l’ente ha provveduto alla riorganizzazione della macrostruttura e all’adeguamento del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, censurandoli in diversi punti compresa la previsione secondo cui alcune strutture, tra cui l’avvocatura, possano essere attribuite alla responsabilità del segretario, con conseguente svilimento della funzione professionale dei dirigenti avvocati.

Il Tar ha respinto il ricorso nel merito, la quinta sezione del Consiglio di Stato ora respinge l’appello e merita di essere segnalata per la parte in cui dichiara infondata la censura in ordine al possibile protagonismo del segretario, a motivo del fatto che anche i professionisti iscritti nell’albo speciale sopportano specifiche limitazioni delle facoltà proprie del libero professionista, per la sussistenza, rispetto a quest’ultimo, degli obblighi giuridici che scaturiscono dal rapporto di lavoro con l’ente pubblico.

Le prerogative degli avvocati pubblici, in quanto affidatari dell’interesse di una parte, attengono essenzialmente al “modo” in cui perseguire quell’interesse, ovvero alle scelte difensive da mettere in pratica per la sua migliore tutela, con la conseguenza che esse non rischiano di essere pregiudicate da forme di controllo circa le modalità di svolgimento della loro prestazione, che con quelle scelte non siano, direttamente o indirettamente, interferenti. Talché non può escludersi aprioristicamente che determinate forme di controllo, pur rivolte in via diretta a verificare le modalità temporali di assolvimento della prestazione professionale dell’avvocato pubblico, quindi attinenti agli aspetti “estrinseci” della stessa, si rivelino oggettivamente idonee a intaccare il “nucleo essenziale” dei requisiti di indipendenza e autonomia della sua attività lavorativa.

7 dicembre 2019

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