Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La non ammissibilità di una sospensione automatica dell’efficacia del permesso di costruire e le possibili eccezioni
Servizi Comunali Attività ediliziaApprofondimento di Mario Petrulli
LA NON AMMISSIBILITÀ DI UNA SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL’EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E LE POSSIBILI ECCEZIONI
Mario Petrulli
L’art. 15 comma 2 del Testo Unico Edilizia[1] dispone che “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”. Il successivo comma 2 bis precisa che “La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.
Dall’esegesi della norma appare evidente che il Legislatore non ha contemplato la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, ma solo la possibilità di una proroga non automatica ma su impulso dell’interessato e con una valutazione discrezionale da parte dell’ufficio tecnico di “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso”.
Persino nei casi in cui i lavori siano stati impediti per ordine dell’amministrazione e dell’autorità giudiziaria, in ipotesi poi rivelatesi infondate, il legislatore ritiene che sia comunque rimessa ad un’espressa statuizione dell’amministrazione il prolungamento dell’efficacia del titolo abilitativo mediante il rilascio del provvedimento di proroga, senza che il periodo in cui i lavori sono stati ingiustamente impediti possa rilevare di per sé[2].
A questa soluzione induce, peraltro, l’insegnamento della giurisprudenza tradizionale e maggioritaria, secondo la quale “In materia edilizia deve escludersi qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi a maggior ragione una sua automatica proroga; più precisamente, anche nell'eventualità in cui emerga la sussistenza del c.d. factum principis o di cause di forza maggiore, l'interessato che voglia impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell'efficacia del titolo stesso”[3].
Dal tenore della disposizione e, più in generale, in base a quella che è la ratio sottesa all’imposizione dei termini che scandiscono diversi aspetti del permesso di costruire (termini di inizio e fine lavori, termine di efficacia del permesso di costruire, necessità che la proroga venga richiesta prima della scadenza), si ricava agevolmente la preoccupazione del Legislatore a che l’attività edilizia sia soggetta ad un controllo anche sul piano temporale, affinché l’amministrazione possa sempre conoscere, con un considerevole grado di certezza, quelle che sono le attività di trasformazione urbanistica in atto sul suo territorio. Chiaramente, una simile impostazione determina che i termini del titolo abilitativo non siano rimessi, quanto alla loro durata, ad eventi contingenti e mutevoli, con conseguente incertezza ed opinabilità della loro persistenza, ma siano in ogni caso scanditi da date prefissate e conosciute, o facilmente conoscibili, dalla P.A. e dai consociati, salva la possibilità che, alla scadenza prestabilita, la competente amministrazione possa nuovamente consentire la prosecuzione di quell’attività di trasformazione già intrapresa e autorizzata.
L’impossibilità di una sospensione dell’efficacia del permesso di costruire vale anche a conformare l’attività amministrativa dell’ufficio tecnico: di conseguenza, come ben evidenziato dalla giurisprudenza[4], è illegittima la sospensione a tempo indeterminato dell’efficacia di un permesso di costruire disposta al fine di verificare la veridicità di un esposto che ha contestato la legittimità del titolo edilizio.
Se il principio generale, quindi, è quello dell’impossibilità di una sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, è tuttavia necessario ricordare che la giurisprudenza ha individuato un’eccezione: è stato, infatti, affermato che il sequestro penale del cantiere integra una automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire[5].
Ancora, è utile ricordare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 90 comma 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo:
[1] DPR n. 380/2001.
[2] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 21 novembre 2109, n. 2055.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 12 giugno 2019, n. 7608; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 2 aprile 2019, n. 1827; sez. IV, sent. 26 febbraio 2018, n. 1276; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 5 novembre 2018, n. 333; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 novembre 2017, n. 5285; sent. 3 agosto 2017, n. 3887; sez. IV, sent. 23 febbraio 2012, n. 974; sent. 10 agosto 2007, n. 4423.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 9 marzo 2016, n. 592.
[5] TAR Sardegna, sez. II, sent. 30 agosto 2017, n. 569, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 aprile 2005, n. 1895 e sez. III, sent. 4 aprile 2013, n. 1870.
[6] Adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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