Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
TARI sulle pertinenze: il Ministero commenta le soluzioni prospettate dai comuni per rimborsare la quota variabile
Servizi Comunali RimborsoApprofondimento di Andrea Cassino
TARI SULLE PERTINENZE: IL MINISTERO COMMENTA LE SOLUZIONI PROSPETTATE DAI COMUNI PER RIMBORSARE LA QUOTA VARIABILE
Andrea Cassino
Con la circolare n. 3/DF del 22 novembre 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di specifici quesiti posti dai Comuni, illustra e commenta le ipotetiche soluzioni per procedere ai rimborsi della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI), ove richiesta anche sulle pertinenze delle utenze domestiche.
Come chi legge ricorderà, la questione ha cominciato ad avere risalto a seguito della precedente circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili. Con tale documento il MEF chiariva che la quota variabile della TARI – ossia quella che dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare se la tariffa è stata determinata ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 – va calcolata una volta sola per ogni utenza. In altri termini, se il contribuente detiene una o più pertinenze della propria abitazione, la quota variabile del tributo non va richiesta più volte per ogni unità immobiliare, ma una volta sola per l'utenza domestica complessivamente considerata; invece, ciò che può e deve variare è la quota della tariffa determinata in ragione della superficie calpestabile.
Ciò premesso, gli Enti incorsi in errore si sono domandati con quali risorse si debba procedere, ex post, a rimborsare i contribuenti che abbiano pagato più volte tale quota variabile, in considerazione del principio di piena copertura del costo del servizio attraverso le tariffe deliberate.
Ebbene, anche la circolare in commento porta a concludere, come si vedrà, che la soluzione corretta è quella più intuitiva e meno complessa, anche se grava interamente sul bilancio comunale e sulle risorse derivanti dalla fiscalità generale.
La prima soluzione oggetto di chiarimento concerne la possibilità di riportare gli importi da rimborsare nel piano economico-finanziario di esercizi successivi, comprendendoli tra i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ribaltandoli quindi sulle tariffe della (o delle) relative annualità successive. Ebbene, tale modus operandi è ritenuto illegittimo dal Ministero, che cita anche due pronunce a sostegno di tale conclusione (TAR Puglia, Sent. n. 1826/2017 e Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Basilicata, n. 4/2019). Il riporto di costi ad esercizi successivi violerebbe infatti il principio di competenza temporale e scaricherebbe tali costi sulle tariffe dovute da una differente platea di contribuenti: le citate pronunce hanno evidenziato come l'inserimento nel piano finanziario di costi di esercizi passati sia un'ipotesi straordinaria, comunque non configurabile nel caso di comportamenti illegittimi imputabili all'ente impositore (salve specifiche disposizioni normative, che nel caso in esame mancano del tutto).
La seconda soluzione oggetto del commento ministeriale è quella ritenuta più corretta: anzi, è l'unica soluzione legittima, a parere di chi scrive, derivando logicamente dall'esclusione della prima ipotesi illustrata. Si tratta di procedere ai rimborsi a carico della fiscalità generale, attingendo dai capitoli di bilancio ordinariamente stanziati per il rimborso delle entrate tributarie (che andranno conseguentemente incrementati); tutto ciò senza modificare piani e tariffe già approvati e senza traslare il relativo onere su quelli riferiti alle annualità successive. Tale opzione, evidenzia il Ministero, ha avuto il via libera dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e per la Lombardia con le deliberazioni, rispettivamente, n. 73/2015 e n. 139/2018.
Passando alla terza ed alla quarta soluzione oggetto della circolare – che appaiono piuttosto fantasiose – si può facilmente comprendere come esse risultino di dubbia legittimità nonché di difficoltosa applicazione.
Alcuni Comuni hanno prospettato un'eventuale modifica in autotutela della “delibera di approvazione delle tariffe della TARI relativa all'annualità in cui il computo della stessa è stato effettuato in modo erroneo e ripartendo correttamente il carico fiscale sui contribuenti, senza incidere sui costi dell'esercizio finanziario in cui si è verificato l'errore”. A tal proposito il Ministero, che sembra quasi aprire ad una revisione postuma delle tariffe, esprime condivisibili perplessità osservando che siffatta revisione comporterebbe, oltre al rimborso di quanto pagato sulle unità pertinenziali, anche una speculare ed equivalente richiesta di conguaglio “ora per allora” a carico dei contribuenti che non detenevano pertinenze (conguaglio necessario per rispettare il principio della completa copertura del costo del servizio).
A parere di chi scrive, vi è anche un'altra ragione che conduce a ritenere illegittima, in radice, tale prospettazione: il termine per approvare le tariffe o le aliquote dei tributi locali è fissato per legge ed è perentorio, non essendo quindi possibile richiedere maggiori somme in forza di una deliberazione adottata o modificata tardivamente. Procedere in automatico a conguagli e rimborsi comporterebbe, conseguentemente, la prevedibile ed altrettanto automatica contestazione dei conguagli a debito, così da non consentire l'intera copertura dei rimborsi erogati.
Inoltre, è bene ricordare che la normativa disciplinante l'accertamento dei tributi locali prevede che il rimborso sia richiesto dal contribuente, che è tenuto a presentare la relativa istanza entro il termine di cinque anni dal versamento, a pena di decadenza (vedasi l'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006). Non è quindi prudente che si proceda d'ufficio a rimborsi o compensazioni in assenza di apposita richiesta, specialmente se ciò deriva da precedenti errori compiuti dall'Ufficio.
La quarta soluzione esaminata consiste in un mero ricalcolo, in un esercizio successivo, di quanto dovuto dalle utenze domestiche, con conseguenti conguagli in diminuzione o aumento, senza nessuna modifica dei piani finanziari e delle tariffe. Come ritenuto dal Ministero tale soluzione è “impraticabile”, essendo priva di un atto deliberativo che la legittimi, e pecca di trasparenza nei confronti dei contribuenti interessati.
Si conclude, per quanto detto, che la modalità più corretta di agire sia quella di rimborsare i contribuenti che presentino tempestiva istanza, con risorse a carico del bilancio e della fiscalità generale, incrementando gli stanziamenti previsti per far fronte ai rimborsi tributari.
9 dicembre 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: