Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Legge di bilancio 2020: la rateazione dei tributi locali oggetto di accertamento
Servizi Comunali Entrate tributarieApprofondimento di Nicola Forte
LEGGE DI BILANCIO 2020: LA RATEAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI OGGETTO DI ACCERTAMENTO
Nicola Forte
La legge di Bilancio 2020 ha riscritto completamente la disciplina della riscossione dei tributi locali. Non solo l’accertamento diventerà, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, un titolo esecutivo da far valere immediatamente, ma ulteriori novità riguardano il ravvedimento operoso e le modalità di rateazione degli eventuali tributi non pagati.
Il legislatore ha nella sostanza equiparato la disciplina dei tributi locali, per ciò che riguarda il profilo della riscossione, e solo per alcuni aspetti, a quella dei tributi erariali, quali l’Irpef, l’Ires e l’Irap.
La rateazione dei tributi locali: la disciplina attuale
A tutt’oggi nessuna specifica disposizione disciplina le modalità di rateazione dei tributi locali come, ad esempio, l’IMU, la TASI e la TARI. Conseguentemente, tale possibilità è riservata alle scelte dei singoli Comuni che possono prevedere regole di rateazione diverse da adottare con delibera comunale. E’ possibile, quindi, che l’eventuale rateazione della TARI relativa ad un immobile ubicato in un determinato Comune sia diversa dalla possibilità disciplinata con riferimento ad un altro immobile ubicato in un Comune diverso.
La legge di Bilancio prevede, ora una disciplina uniforme, valida per tutti i Comuni in assenza di una specifica delibera.
La Legge di Bilancio 2020
La legge di Bilancio 2020 prevede che, in assenza di una specifica delibera dell’ente locale, il debitore che si trova in difficoltà potrà richiedere la rateazione della somma dovuta con un minimo di quattro rate mensili, per somme maggiori di 100 euro e fino a 500 euro, fino ad un massimo di 72 rate mensili, qualora le somme dovute siano superiori a 20.000 euro.
L’Ente che è tenuto a concedere la rateazione può anche variare gli scaglioni e la relativa tempistica di rientro del piano con l’obbligo, però, di fissare una durata di almeno trentasei mesi per i debiti di importo superiore 6.000 euro. I Comuni, una volta che la legge di Bilancio 2020 sarà stata definitivamente approvata, ed entrata in vigore, dovranno verificare l’eventuale difformità dei regolamenti applicabili fino al termine dell’anno 2019.
Se la situazione del debitore peggiora potrà essere disposta la proroga della rateazione a condizione, però, che non si sia verificata la decadenza dalla stessa.
Le regole, però, non sono del tutto coincidenti con quelle previste per la rateazione dei tributi erariali. Infatti, è sufficiente il mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive, affinché si verifichi la decadenza. Tuttavia, l’Ente locale che dovesse riscontrare il mancato pagamento dovrà notificare preventivamente un sollecito. Deve inoltre trattarsi di rate scadute nell’arco di sei mesi, nel corso del periodo di rateazione. Conseguentemente, se il mancato pagamento dovesse riguardare due rate la cui scadenza è distanziata da più di sei mesi, la decadenza non si verifica. Tuttavia, deve anche considerarsi che la decadenza dal piano di rientro non consentirà di ottenere una nuova rateazione dello stesso debito residuo. Sembrerebbe però applicabile l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui se il contribuente procede ad effettuare il versamento delle rate scadute il piano si riattiva.
La presentazione della domanda di rateazione inibisce l’iscrizione di fermi ed ipoteche, ma non blocca le eventuali procedure esecutive in corso. Conseguentemente, se i regolamenti comunali non disporranno diversamente, i debitori avranno tutto l’interesse ad anticipare la presentazione della domanda di rateazione. La legge di Bilancio non fornisce alcuna indicazione sull’eventuale rilascio di garanzie. Conseguentemente i Comuni potranno decidere liberamente.
La legge di Bilancio prevede anche specifici limiti agli aggi della riscossione che possono essere applicati al debitore. L’importo minimo è di 300 euro, in caso di pagamento entro 60 giorni dal momento in cui l’accertamento diviene esecutivo. L’importo massimo è di 600 euro, per i pagamenti effettuati successivamente a tale termine.
20 dicembre 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile - Ordinanza 3 ottobre 2024, n. 1102
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza speciale 29 marzo 2024, n. 74
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: