Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Dichiarazione IMU e TASI: la nuova scadenza del termine di un anno
Servizi Comunali IMU TASIApprofondimento di Nicola Forte
DICHIARAZIONE IMU E TASI: LA NUOVA SCADENZA DEL TERMINE DI UN ANNO
Scade il 31 dicembre 2019 prossimo il termine di presentazione ai Comuni della dichiarazione IMU e TASI, relativa alle variazioni verificatesi nell’anno 2018. Il nuovo termine per effettuare l’adempimento è previsto dall’art. 3 – ter del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto crescita). In precedenza, la predetta dichiarazione doveva essere presentata entro il termine di sei mesi rispetto alla chiusura del periodo d’imposta durante il quale si erano verificate le variazioni oggetto di comunicazione
La dichiarazione IMU e TASI
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato con il DM 30 ottobre 2012 e vale per comunicare sia le variazioni ai fini IMU, ma anche quelle relative alla TASI. Il punto è stato chiarito dal Ministero dell’economia e finanze con la Ris. n. 3 del Dipartimento della fiscalità del 25 marzo 2015. Nello stesso senso si è orientata la successiva Circ. n. 2/DF del 3 giugno 2015. Le informazioni necessarie agli Enti locali per il controllo dell’IMU e della TASI sono sostanzialmente le stesse. Pertanto, anche in un’ottica di semplificazione, si è stabilito di non emanare un ulteriore decreto per approvare ancora un nuovo modello.
Gli enti non commerciali potrebbero avere la necessità di comunicare al Comune gli immobili esenti. In tal caso dovrà essere utilizzato l’apposito modello approvato con il DM 26 giugno 2014. Tale modello dovrà essere inviato esclusivamente tramite modalità telematica. Invece, dovrà essere utilizzato il modello ordinario se i predetti enti possiedono esclusivamente immobili non riconducibili nel “perimetro” applicativo dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504/1992.
I contenuti delle comunicazioni
Il legislatore ha semplificato, nel corso degli anni, l’obbligo in rassegna. Le comunicazioni, da effettuarsi solo tramite la presentazione delle dichiarazioni, riguardano esclusivamente i dati o le situazioni degli immobili non conoscibili dal Comune. In questo caso, diversamente, l’Ente locale non sarebbe in grado di verificare la corretta esecuzione dell’adempimento fiscale.
Ad esempio, le variazioni dei proprietari non devono essere comunicate in quanto risultanti dagli atti catastali. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura DOCFA, Anche in questo caso gli Enti locali possono accedere alla consultazione degli atti. Conseguentemente, in tali ipotesi, non deve essere presentata la dichiarazione IMU anche nel caso in cui la maggiore rendita venga successivamente rettificata a seguito di accertamento.
Deve invece essere comunicata la perdita del vincolo per i fabbricati di interesse storico o artistico, lo status di bene merce non locato, o ancora la variazione di valore, rispetto alla precedente, di un’area edificabile. Ad esempio, se in precedenza il contribuente ha calcolato l’IMU su un’area edificabile il cui valore era di 100.000 euro, e nell’anno 2018 ha ritenuto di dover calcolare l’imposta sul minor valore di 70.000 euro, la variazione deve essere comunicata al Comune che non sarà in grado di acquisire autonomamente la predetta informazione.
L’art. 3 – quater del D.L. n. 34/2019 ha soppresso l’obbligo di comunicare gli immobili concessi in comodato a genitori o figli, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. b) della L. n. 208/2015. In tal caso è prevista la riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento. Non devono essere oggetto di comunicazione neppure gli immobili concessi in locazione a canone concordato per i quali è prevista una riduzione del 25 per cento, salvo il caso il Comune non abbia deliberato ulteriori aliquote agevolate. In tale ipotesi deve essere verificato se il Comune non abbia previsto, con proprio regolamento, l’obbligo di effettuare una specifica comunicazione.
Per quanto riguarda la TASI, se l’immobile è concesso in locazione, è possibile che il Comune abbia previsto l’obbligo a carico del conduttore di pagare una quota variabile fino ad un massimo del 30 per cento. In tale ipotesi non sarà obbligatoria la presentazione della dichiarazione in quanto i Comuni potranno accedere alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, banca dati catastale. Con decorrenza dal 1° luglio 2010, l’art. 19, commi 15 e 16 del D.L. n. 78/2010 ha istituito l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle entrate i dati catastali relativi agli immobili interessati. In buona sostanza dal contratto di locazione dovranno risultare la partita, la particella ed il subalterno riguardanti l’unità immobiliare oggetto di locazione. Il Comune potrà riscontrare agevolmente che gli immobili interessati sono stati concessi in locazione. Conseguentemente, nessuna ulteriore comunicazione deve essere effettuata.
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