Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Legge di bilancio 2020: l'abrogazione della TASI ed il maggior costo dell'IMU
Servizi Comunali IMU TASIApprofondimento di Nicola Forte
LEGGE DI BILANCIO 2020: L’ABROGAZIONE DELLA TASI ED IL MAGGIOR COSTO DELL’IMU
La mini riforma dell’IMU e l’abrogazione della TASI, previste dall’ultima legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, non saranno completamente indolori per i contribuenti.
Oltre allo snellimento e alla semplificazione per la gestione dell’Imposta Municipale Unica, il provvedimento di fine anno prevede, sia pure con riferimento a talune specifiche fattispecie, un incremento del livello dell’imposizione.
Area edificabile: l’IMU dovuta dal coltivatore diretto
Una delle novità è prevista dalla disposizione secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri.
Tale eventualità riguarda l’area edificabile che, ove coltivata da un comproprietario in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, è considerata terreno agricolo per l’intera superfice, quindi anche per la quota posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale, da altri soggetti. Dal 1° gennaio 2020, sarà considerata agevolata solo la quota di proprietà del soggetto IAP o coltivatore diretto.
I cittadini italiani pensionati residenti all’estero
In linea di principio sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste dalla vecchia IMU. Tuttavia, la disciplina non è perfettamente coincidente con quella in vigore fino al 31 dicembre 2019. Dall’inizio dell’anno prossimo non è più assimilato all’abitazione principale l’immobile abitativo detenuto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE.
Fino al 31 dicembre 2019, sia pure in presenza di determinate condizioni, gli immobili di tipo abitativo, posseduti dai predetti soggetti, erano assimilati all’abitazione principale. Pertanto, non scontavano l’imposta municipale unica. In particolare, i cittadini italiani iscritti all’AIRE dovevano essere pensionati, ma il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico doveva essere maturato esclusivamente per il lavoro prestato all’estero, ed in particolare nel Paese di residenza. Conseguentemente, se il pensionato aveva in precedenza lavorato in Italia e riceveva una pensione direttamente dall’INPS, il beneficio non spettava. Inoltre, era necessario che gli immobili non avessero caratteristiche di lusso, quindi la classificazione catastale doveva essere diversa da A1, A8 e A9 che non fossero concessi né in locazione, né in comodato.
Ora, invece, la disciplina cambia radicalmente e, anche in presenza della suindicate condizioni, i predetti immobili non potranno essere equiparati all’abitazione principale. Infatti, in mancanza sia del requisito della dimora abituale, ma anche della residenza anagrafica, le unità immobiliari saranno considerate alla stregua di “seconde case” e quindi soggette all’IMU. Non sarà più dovuta la TASI, ma la circostanza potrebbe essere ininfluente qualora l’immobile sia ubicato in un Comune la cui somma delle aliquote IMU e TASI era già al massimo, vale a dire al 10,6 per mille, oppure in un Comune che, applicando anche l’addizionale dello 0,8 per mille, prevedeva l’applicazione di un aliquota complessiva pari all’11,4 per mille.
Dall’anno prossimo l’immobile, non più equiparabile all’abitazione principale, sarà soggetto esclusivamente all’IMU, ma è estremamente probabile, se il Comune avrà già deliberato, per il passato, le aliquote massime, che il livello di imposizione sia, come detto, del 10,6 o 11,4 per mille. L’incremento del livello di imposizione sarà così notevole.
Secondo un’interpretazione rigorosamente letterale, non sarà possibile per i Comuni, come avvenuto in passato, prevedere la predetta assimilazione tramite apposito regolamento. Le nuove disposizioni non consentono tale facoltà. Conseguentemente, in mancanza di una modifica normativa espressa, l’incremento del livello di imposizione sarà praticamente inevitabile.
ANCI – 29 maggio 2025
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