Qualificazione delle stazioni appaltanti: nuove indicazioni generali e chiarimenti
ANAC – 30 giugno 2025
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi– Sentenza 27 dicembre 2019, n. 3235
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La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi della Corte dei Conti, con la sentenza n. 3235 del 27 dicembre 2019, ha ricordato che, l’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici dispone al quarto periodo che “ l’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice”. L’art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 11 del 2016, inoltre, individua, tra i criteri e i principi direttivi per il legislatore delegato, il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive”, come definiti dall’art. 14, comma 24-ter, lett. b), l. 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del quale “costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:[…] l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari”. Pertanto, ha affermato la corte, il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi (c.d. gold plating) esclude l’applicabilità di una disciplina aggravata introdotta attraverso le linee guida.
ANAC – 30 giugno 2025
ANAC – Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Decreto Direttoriale 12 dicembre 2024, n. 253
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