Approfondimento di Alfonso Pisani

Le vicende di esecuzione del contratto: le segnalazioni ad ANAC a seguito di una risoluzione. Una procedura operativa

Servizi Comunali Controllo ANAC
di Pisani Alfonso
09 Gennaio 2020

Approfondimento di Alfonso Pisani                                                                                                    

Le vicende di esecuzione del contratto: le segnalazioni ad ANAC a seguito di una risoluzione. Una procedura operativa

Alfonso Pisani[i]

In un precedente articolo abbiamo proposto una procedura operativa per la risoluzione dei contratti durante la fase di esecuzione ai sensi degli articoli 108 e 110 del codice dei contratti.

Già come anticipato in detto articolo, il compito di una PA non si esaurisce nella risoluzione e nel nuovo affidamento, ma essa ha anche il dovere di evitare il ripetersi di una situazione analoga per altri affidamenti anche da parte di altre amministrazioni e di rendere noto a queste ultime nei limiti dettati della normativa le problematiche riscontrate.

Uno dei commi più problematici, infatti, dell’articolo 80 del Codice (Motivi di esclusione) è il 5 lett c) che richiede alle stazioni appaltanti di escludere un operatore economico qualora:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

 

Il successivo comma 13, al fine di evitare interpretazioni ambigue della normativa (ma comunque non sancendo esplicitamente che le linee guida ANAC sotto citate siano obbligatorie) stabilisce che:

 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

 

 

Le linee guida in argomento sono le linee guida nr. 6 di ANAC “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.

Ai sensi delle predette linee guida:

…la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;

b) la condanna al risarcimento del danno, sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

 

E’ bene precisare che, come sottolineato dalle linee guida, tali circostanze non determinano di per sé l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice che può invece essere disposta solo quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare. L’amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento alle ragioni che l’hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico, alla gravità della fattispecie e alla connessione tra la condotta valutata e l’oggetto del contratto da affidare.

Nella sostanza è doveroso per una PA nei casi di risoluzione di un contratto con un operatore segnalare l’accaduto ad ANAC .

A conferma di ciò va anche citato il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” di ANAC Approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019 il quale tratta del Casellario Informatico suddividendolo in 3 sezioni A, B e C (la sezione di interesse per le inadempienze in fase contrattuale è la B) e sottolinea all’art. 11:

Art. 11

(Obbligo informativo)

1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.

Per le segnalazioni in questione va scaricato e compilato il modello A dalla home page di ANAC cliccando su servizi->modulistica->potere sanzionatorio e quindi selezionare “mod. A)” nella tabella dei modelli che viene mostrata:

 

SI allega il modello con alcune istruzioni per la compilazione

27 dicembre 2019

 

[i] Alfonso Pisani Responsabile Innovazione Tecnologica e Gestione Documentale Presso la Provincia di Salerno e formatore esperto nei temi dell’amministrazione digitale e dell’egov

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