Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Dal decreto scuola due buone notizie per i Comuni: supplenze nella scuola dell’infanzia e trasporto scolastico

Servizi Comunali Diritto allo studio
di Di Filippo Amedeo
10 Gennaio 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                     

Dal decreto scuola due buone notizie per i Comuni: supplenze nella scuola dell’infanzia e trasporto scolastico

Amedeo Di Filippo

 

Due le strenne natalizie che il legislatore nazionale ha voluto regalare ai Comuni con la conversione del D.L. “salva precari” n. 126, attuata dalla Legge n. 159 del 20 dicembre. Nel testo coordinato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre, ci sono infatti una new entry e una conferma: rispettivamente, il supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali e la rimodulazione della partecipazione diretta delle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico.

Il personale

L’art. 1-sexies, introdotto in sede di conversione, assume lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire personale docente col prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni.

Il problema, molto sentito negli ultimi tempi, deriva dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2017, in base al quale, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2017.

Questo ha comportato un gravoso lavoro di vera e propria intercettazione di personale educativo, che ha interessato tanto le scuole paritarie quanto quelle statali, nonostante si siano imbastiti concorsi e selezioni a iosa. Il D.L. n. 126/2019 convertito ci mette una pezza e, regolarizzando quanto molti enti si erano accinti a fare nella stringente necessità di garantire i servizi, ha reso possibile attingere alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

Tale possibilità è contornata da alcune condizioni: è percorribile in via transitoria per il solo anno scolastico 2019/2020, quindi limitata fino al prossimo giugno; è finalizzata a garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione; prevede un supporto educativo temporaneo.

Il servizio di trasporto scolastico

L’art. 3, comma 2, sul quale abbiamo già proposto alcune riflessioni, viene confermato in tutta la sua portata, per cui la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

Il dispositivo mantiene fermo quanto dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017, che incentiva le forme di mobilità sostenibile e impegna Regioni ed enti locali ad assicurare il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede scolastica, su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.

Tenendo anche presente quanto indicato dalla Corte dei conti in materia, spetta ai singoli enti, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d’invarianza finanziaria, dare copertura finanziaria al servizio anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza, purché utilizzino meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

Di conseguenza, i parametri che legittimano la riduzione o l'azzeramento della quota di partecipazione diretta delle famiglie sono da un lato la "condizione" delle famiglie stesse, con evidente riferimento alle fasce tariffarie definite in rapporto ai valori dell’ISEE; dall’altro il rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui ai commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018.

Due questioni

Nell’applicazione della novella relativa al trasporto scolastico rimangono in sospeso due criticità, sollevate anche nel corso del dibattito parlamentare. La prima riguarda la possibile retroattività della norma, che non sembra sostenibile in quanto la novella non ha natura di interpretazione autentica per cui, nulla prevedendo in tal senso, dispone pro futuro. Evidenza che potrebbe aprire un ulteriore fronte con la Corte dei conti – nella veste giurisdizionale questa volta, non in quella del controllo collaborativo – tentata di eccepire la mancanza di copertura normativa per i tanti Comuni che già avevano impostato fasce ISEE per le tariffe.

La seconda criticità riguarda la portata applicativa della norma, e cioè se questa sia limitata ai soli alunni della scuola primaria, cui fa riferimento l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 63/2017, ovvero anche gli studenti degli altri gradi di istruzione, considerati nel comma 1 dello stesso art. 5, posto che l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 126/2019 rinvia all’art. 5 nella sua interezza. Infatti:

  • il comma 1 contiene una disposizione di carattere programmatico destinata ad incentivare forme di mobilità sostenibile per alunni e studenti, per cui trova applicazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 221/2015, che finanzia il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro e ha istituito la figura del “mobility manager scolastico”, col compito di organizzare e coordinare gli spostamenti del personale e degli alunni;
  • il comma 2 affida a Regioni ed enti locali l’onere di assicurare il trasporto delle alunne e degli alunni delle sole scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede scolastica, su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, peraltro senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

30 dicembre 2019

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×