Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La legge di bilancio unifica IMU e TASI: riepilogo delle nuove aliquote, termini di approvazione per l'anno 2020 e novità di rilevo
Servizi Comunali IMU TASIApprofondimento di Andrea Cassino
La legge di bilancio unifica IMU e TASI: riepilogo delle nuove aliquote, termini di approvazione per l'anno 2020 e novità di rilevo
Andrea Cassino
Con la definitiva approvazione della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), chi auspica semplificazioni nel campo dei tributi locali può tirare un sospiro di sollievo: il disegno di legge presentato a novembre è stato sostanzialmente confermato nel corso dei lavori parlamentari e l'infelice Tributo per i servizi indivisibili (TASI) viene finalmente soppresso a decorrere dall'anno 2020. Per dirla con il linguaggio del diritto societario, si tratta di una fusione per incorporazione nell'Imposta municipale propria (IMU): l'articolo 1, comma 738, della Legge di Bilancio sopprime infatti la TASI – abolendo l'Imposta unica comunale di cui era parte, ad eccezione della TARI – e la disciplina dell'IMU subisce i necessari ritocchi, confluendo unitariamente nei commi successivi, fino al 783.
Il testo di legge è stato pubblicato nella G.U.R.I., Serie Gen. n. 304 del 30 dicembre 2019, Suppl. Ord. n. 45, qui disponibile: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf.
Dal punto di vista dei contribuenti le novità più rilevanti sono, da un lato, la semplificazione degli adempimenti tributari e, dall'altro, un aggravio dell'imposizione a carico dei proprietari degli immobili precedentemente colpiti dalla TASI, qualora occupati da altri soggetti (gli inquilini non saranno però tenuti a corrispondere la nuova imposta, nemmeno in parte). Conteggi e versamenti non saranno più duplicati per gli immobili soggetti ad IMU e TASI, ma la soppressione di quest'ultimo tributo porta via con sé anche la quota a carico degli eventuali occupanti/inquilini, che torna ora a carico dei possessori (e che variava, in base alle scelte dei singoli Comuni, dal 10% al 30% della TASI dovuta).
Altra novità concernente gli adempimenti a carico dei contribuenti è il ripristino, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, del termine dichiarativo al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento: il legislatore ha fatto retromarcia rispetto al recentissimo differimento ad opera del “decreto crescita” (D.L. n. 34/2019), che aveva spostato tale termine al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, già per le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2018.
Sul versante delle nuove aliquote IMU per l'anno 2020, esse potranno aumentare per assorbire le previgenti aliquote TASI, come riportato nella seguente tabella. Il limite massimo rimane quello previsto per l'anno 2019 sommando IMU e TASI: si determina quindi una sostanziale invarianza di gettito per gli enti impositori. Tutte le aliquote potranno essere anche diminuite fino all'azzeramento, a differenza di quanto avveniva in passato, ma non per i fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D.
Tipologia d'immobile soggetto ad IMU |
Aliquota di base |
Aliquota massima |
Aliquota minima |
Note |
1. Abitazioni principali “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (commi 748 e 749) |
0,50% |
0,60% |
0,00% |
Detrazione di € 200,00 sempre confermata. |
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 (comma 750) |
0,10% |
0,10% |
0,00% |
|
3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce” (comma 751) |
0,10% |
0,25% |
0,00% |
Saranno esenti dall'anno 2022. |
4. Terreni agricoli (comma 752) |
0,76% |
1,06% |
0,00% |
|
5. Immobili del gruppo catastale D (comma 753) |
0,86% |
1,06% |
0,76% |
La quota di gettito dello 0,76% resta destinata esclusivamente allo Stato. |
6. Altri immobili (comma 754) |
0,86% |
1,06% |
0,00% |
Ai sensi del comma 755 l'aliquota massima può essere aumentata, con espressa delibera consiliare, sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,08% di cui al comma 677 della Legge n. 147/2013. Ciò solo per gli Enti che avevano applicato e confermato tale maggiorazione fino all'anno 2019, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. |
Il comma 779 prevede che i Comuni potranno definire il nuovo assetto IMU approvando aliquote e regolamento entro il 30 giugno 2020, con effetto retroattivo al 1° gennaio, a prescindere dai termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione ed in deroga a quanto previsto dal T.U.E.L., dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 388/2000. Gli Enti avranno quindi più tempo per definire la nuova distribuzione del carico fiscale.
Eccetto le innovazioni normative commentate nei successivi paragrafi, si rileva poi che la disciplina IMU riguardante i seguenti elementi non subisce variazioni e viene pressoché interamente trasfusa nel nuovo testo di legge: il presupposto dell'imposta, che resta sempre il “possesso” di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; la determinazione della base imponibile ed il calcolo dell'imposta; le fattispecie oggetto di esenzioni, di riduzioni, di esclusioni; le scadenze e le modalità di versamento; le sanzioni applicabili; le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo. Vengono confermate, per esempio, le agevolazioni a favore del mondo agricolo, quelle per gli immobili locati a canone concordato o concessi in comodato nonché l’esclusione per le abitazioni principali non “di lusso”, restando immutata la definizione di abitazione principale stessa. Si rimanda, per ulteriori dettagli su alcuni di tali aspetti, al precedente approfondimento del 6 novembre, avente ad oggetto “IMU e TASI unificate dal disegno di legge di bilancio dello Stato”.
Si passa quindi ad un sintetico commento delle novità più rilevanti introdotte dalla nuova disciplina: esse si sostanziano, per la maggior parte, in auspicati chiarimenti normativi.
Affermata la natura soggettiva di esenzioni ed agevolazioni (comma 743).
La neonata Legge di Bilancio precisa che «in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni».
Ogni agevolazione IMU andrà quindi riconosciuta, con riferimento ad ogni quota di possesso, solo se sussistono in capo al singolo comproprietario le condizioni soggettive ed oggettive previste per ottenere il beneficio. Il pensiero va subito all'agevolazione che consente di considerare non fabbricabili i fondi posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: fino ad oggi tale agevolazione è stata ritenuta applicabile, a seguito di specifica pronuncia della Corte di Cassazione, anche ai comproprietari del terreno che non fossero coltivatori. Tale orientamento giurisprudenziale ed i conseguenti comportamenti elusivi devono intendersi, pertanto, superati o inefficaci ai fini dell'applicazione dell'IMU.
Ritoccate le definizioni di fabbricato e di terreno agricolo (comma 741).
Costituisce fabbricato, ai fini IMU, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale»; è, inoltre, parte del fabbricato «l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente».
Venendo gli immobili privi di rendita esplicitamente esclusi dalla definizione di fabbricato – si pensi alla categoria catastale fittizia F/2 attibuita ai fabricati collabenti – il legislatore apre quindi la porta alla tassazione della sottostante area fabbricabile, a discapito delle recenti contrarietà della giurispudenza.
Inoltre, solo le aree che costituiscono pertinenze ai fini urbanistici, purché accastate assieme al fabbricato, potranno evitare di scontare l'imposta autonomamente. Ciò consente di superare l'orientamento giurispudenziale – condivisibile ma di complessa applicazione – che ha richiesto di verificare, a prescindere dall'accatastamento, l'effettivo, concreto e dichiarato asservimento dell'area al fabbricato, affinché quest'ultima possa esserne considerata pertinenza anche ai fini IMU.
Nella definizione di terreno agricolo sono, poi, espressamente compresi tutti i terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati. Si chiude quindi la vexata quaestio relativa all'assoggettamento ad IMU dei terreni incolti.
Diritto di abitazione: dall'assegnazione della “casa coniugale” alla “casa familiare” (commi 741 e 743).
La nuova legge considera abitazione principale «la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». Quest’ultimo è inoltre considerato ex lege il soggetto passivo dell’imposta, in virtù di tale diritto.
L'assimilazione ad abitazione principale e la soggettività passiva vengono quindi riconosciute non più in presenza di un “coniuge” assegnatario di una “casa coniugale”, ma diventa necessario che vi sia un “genitore”, e quindi dei figli, a cui venga assegnata la “casa familiare” dopo la fine del matrimonio. Le conseguenze non sono trascurabili: la casa assegnata ad un ex coniuge che non sia proprietario non è più equiparabile, in assenza di figli, all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per gli altri immobili.
Soppressa l'agevolazione in favore dei cittadini AIRE pensionati (comma 780).
L'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini AIRE pensionati nei rispettivi Paesi di residenza non viene ricompresa tra le agevolazioni della nuova IMU ed è da intendersi, pertanto, soppressa. Tale agevolazione era stata infatti introdotta, a decorrere dall'anno 2015, modificando l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ora abrogato dal comma 780 della Legge di Bilancio 2020.
Maggiore chiarezza sul calcolo dei mesi di possesso (comma 761).
Il legislatore fornisce la seguente regola di calcolo: «il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente». La previgente normativa si limitava invece a disporre che il mese in cui il possesso si fosse protratto per almeno quindici giorni venisse computato per intero, lasciando irrisolti alcuni dubbi: chi doveva considerarsi soggetto passivo IMU, per l'intero mese, in caso di compravendita avvenuta il giorno 16 di un mese di 31 giorni? Ora abbiamo la risposta.
Chiarimenti sull'assimilazione ad abitazione principale in favore degli anziani lungodegenti e sull'agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti (commi 741 e 747).
Tale assimilazione è ora prevista per l'abitazione “posseduta” (tout court) dagli anziani o disabili lungodegenti: la precisazione relativa al possesso dell'abitazione “a titolo di proprietà o di usufrutto” viene eliminata dal nuovo testo di legge, per evitare poco comprensibili distinzioni basate sul titolo di possesso.
Simile ritocco di natura interpretativa si registra nella disciplina dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione in caso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado: è ora richiesto che il comodante possieda non più di una sola “abitazione” in Italia, e non invece un solo “immobile” (avallando quindi l'interpretazione estensiva già fornita dalla risoluzione ministeriale n. 1/DF/2016).
Contenuto della dichiarazione IMU relativa ai fabbricati inagibili o inabitabili (comma 747).
Il nuovo testo di legge chiarisce che il contribuente, in alternativa all'accertamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, può presentare una dichiarazione sostitutiva «che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato» (inciso non presente nel testo dell'abrogato art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, che risultava poco chiaro in merito al contenuto di tale dichiarazione sostitutiva).
Ridefiniti i contorni della potestà regolamentare comunale (comma 777).
L’ente impositore avrà la possibilità di disciplinare con regolamento le seguenti fattispecie, ripristinando alcune facoltà già presenti in ambito ICI. I Comuni potranno quindi:
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: