Si ritiene che la soluzione del quesito prospettata dal Comune sia corretta.
Per quanto riguarda l'IMU, il proprietario-comodante (sig. F.), non residente nell'immobile, avrebbe dovuto calcolare e versare l'imposta con l'aliquota deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in proporzione alla propria quota di possesso (¾). Infatti, ogni possessore è tenuto a pagare in base alla propria quota ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. L'immobile non può essere considerato abitazione principale per il sig. F. perché l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (disciplinante l'IMU) prevedeva, nella versione vigente per l'anno 2014: a) il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'abitazione da parte del possessore stesso, in assenza del quale l'abitazione non può definirsi principale; b) la facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni previste dalla norma (quindi, anche se il Comune avesse disposto tale assimilazione con regolamento, l'agevolazione non troverebbe comunque applicazione, visto che l'abitazione è data in comodato ad un parente in linea collaterale e non in linea retta). Inoltre, come riportato nel quesito, il Comune non ha deliberato aliquote ridotte per gli immobili concessi in comodato.
Si conferma poi che l'IMU dovuta in relazione alla suddetta quota di ¾ grava interamente sul proprietario (sig. F.), dato che la normativa non considera soggetti passivi, in alcun modo, occupanti o detentori diversi dal possessore: i soggetti passivi IMU sono, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, il proprietario o il titolare di un diritto reale tra quelli ivi elencati.
Il sig. M. non era invece tenuto a pagare l'IMU: l'abitazione, per la sua quota di ¼, può essere considerata abitazione principale esente da IMU ai sensi del citato articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dato che non rientra tra le categorie catastali “di lusso” A/1, A/8 e A/9 e che tale soggetto vi risiede anagraficamente e vi dimora.
Per quanto riguarda, invece, la TASI, il comma 681 della Legge n. 147/2013 (che l'ha istituita a decorrere dal 2014) prevedeva che quando l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale – come avviene in caso di locazione o comodato – l'occupante versi la TASI nella misura compresa tra il 10% ed il 30% (da stabilirsi con regolamento comunale) e che il proprietario versi la restante parte. Il Ministero ha correttamente chiarito, rispondendo ad un analogo quesito, che la TASI «deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune» (“FAQ IMU/TASI” del 3 giugno 2014).
Nel caso in esame, avendo il Comune stabilito tale quota nella misura del 30%, l'imposta calcolata con l'aliquota TASI fissata dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale (ad esempio 1,00 per mille), determinata in proporzione alla percentuale di posesso di ¾ del proprietario-comodante (sig. F.), andava ripartita e versata per il 30% dal comodatario (sig. M.) e per il restante 70% dal sig. F. stesso.
Inoltre, il sig. M. avrebbe dovuto corrispondere anche un ulteriore importo a titolo di TASI, dovuto in relazione alla propria quota di possesso di ¼, da calcolarsi con l'aliquota e le detrazioni eventualmente deliberate per le abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9: l'immobile è infatti da considerare, per ¼, abitazione principale del sig. M. (la definizione di abitazione principale ai fini TASI è la stessa dell'IMU, ma nell'anno 2014 le abitazioni principali erano esenti solo dall'IMU).
Per quanto riguarda, infine, la condizione di invalidità del sig. M., si fa presente che le norme di legge disciplinanti la TASI non prevedevano specifiche agevolazioni, ma veniva data la possibilità ai Comuni di stabilire eventuali riduzioni, anche di natura soggettiva (vedasi il comma 682, lettera b), della Legge n. 147/2013). Pertanto, nessuna agevolazione può essere riconosciuta se il Comune non ha regolamentato riduzioni o deliberato specifiche aliquote, per l'anno 2014, a favore dei soggetti invalidi.
13 gennaio 2020 Andrea Cassino