Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124: cadono i limiti per il ravvedimento operoso sui tributi locali
Servizi Comunali Entrate tributarieApprofondimento di Luciano Catania
DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124: CADONO I LIMITI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SUI TRIBUTI LOCALI
Luciano Catania
L’art. 10 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (G.U.R.I. 24 dicembre 2019, n. 301) ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e, di fatto, esteso ai tributi locali il “ravvedimento operoso lungo”, cioè uno sconto sulla sanzione, anche oltre i periodi più limitati previsti dalla disciplina ordinaria del ravvedimento.
Il “ravvedimento operoso” consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella normale.
La determinazione delle sanzioni ridotte e degli interessi deve essere calcolata in base al numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dal citato art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158/2015.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, é soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Il comma abrogato prevedeva che la possibilità di ravvedimento fino a due e cinque anni (cosiddetto "ravvedimento lunghissimo") fosse limitato ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
Con l’abolizione del comma 1-bis dell’art. 13, anche per i tributi locali è possibile approvare tutte le diverse tipologie di ravvedimento:
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
Ravvedimento Lungo (o biennale): è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale.
Ravvedimento Lunghissimo: per versamenti eseguiti oltre un anno, la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale.
Alcuni Comuni, in effetti, tramite propria disciplina regolamentare avevano già consentito al contribuente il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.
L’interpretazione alla base di questa scelta era quella che il ravvedimento lunghissimo non fosse direttamente applicabile in forza di legge (come le altre fattispecie, che non necessitano di delibere specifiche) ma occorresse una specifica disciplina, approvata dal Consiglio Comunale in forza dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
In particolare, in forza dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 venivano previste disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, nonché ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
In effetti, però, la giurisprudenza contabile (vedesi: Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera 8 maggio 2018, n. 140/2018/PAR) ha sancito che anche le sanzioni, come espressione del potere punitivo dell’Amministrazione, appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori o vi si possa rinunciare con atti amministrativi.
Anche gli interessi dovuti in ragione di un tributo locale sono somme indisponibili ed irrinunciabili, attesa la natura accessoria di detta obbligazione, rispetto a quella principale (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civ. sent. n. 15808/2003).
Adesso, con l’abolizione delle limitazioni del comma 1-bis, dell’’art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento diventa, in maniera piena, per il Comune un'opportunità “per consolidare le entrate e ridurre il potenziale contenzioso”, mentre per il debitore diventa l'occasione per “regolarizzare le proprie violazioni con una riduzione delle sanzioni”.
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