Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Reddito di cittadinanza, definiti i connotati dei Progetti utili alla collettività (PUC)

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Di Filippo Amedeo
22 Gennaio 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                             

Reddito di cittadinanza, definiti i connotati dei Progetti utili alla collettività (PUC)

Amedeo Di Filippo

 

L’art. 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019 impone ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e/o del Patto per l’inclusione sociale, la disponibilità a partecipare a progetti utili alla collettività (PUC) da svolgere presso il Comune di residenza. Rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione delle forme, caratteristiche le modalità di attuazione dei progetti. Dopo il vaglio della Conferenza unificata, che ha sancito l’intesa nella seduta del 17 ottobre 2019, il Ministero del lavoro ha varato il D.M. 22 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio.

I PUC

Titolari dei PUC sono i Comuni, che possono avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, da svilupparsi in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Sono escluse le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici già oggetto di appalto e le attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente. Comportano per il soggetto obbligato un impegno non inferiore a otto ore e fino ad un massimo di sedici ore settimanali, da programmare sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese.

Le attività previste nel PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto, non possono sostituire lavoratori assenti né essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

L’impegno dei Comuni

I Comuni, anche in forma associata a livello di Ambito Territoriale, sono tenuti ad approvare, attuare, coordinare e monitorare i progetti, talché l’Allegato prevede che “le procedure amministrative da porre in essere dovranno prevedere un atto di approvazione, con l’indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere”.

È consentito l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, con particolare riferimento agli enti di Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017. Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all’interno dei PUC può essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di Rdc, i cui oneri però non possono essere posti a carico del Fondo Povertà.

L’altra indicazione è che, trattandosi di “progetti”, i PUC presuppongono l’organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà ma devono individuare uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente, a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità. Nell’Allegato sono indicate, a titolo esemplificativo, alcune esperienze e iniziative relative ai sei ambiti previsti dal D.L. n. 4/2019.

L’art. 3 del D.M. prevede il “catalogo” dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, che deve essere comunicato nell’apposita sezione della Piattaforma GEPI. Il Comune è inoltre tenuto a istituire per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale.

Coordinamento e risorse

L’Allegato chiede che vi sia coerenza tra le caratteristiche dei progetti definiti dai Comuni/Ambiti e le competenze e gli interessi del beneficiario, da promuovere anche attraverso l’inserimento nei Patti di uno schema sintetico attraverso cui l’operatore del CPI o del Comune possa registrare le competenze possedute sulla base di un elenco predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. Raccomanda inoltre il “dialogo” tra le due piattaforme, quella dei CPI e la GEPI, in maniera che il catalogo dei PUC sia aggiornato e reso disponibile agli operatori. Nell’attesa della operatività di tale interconnessione digitale, il coordinamento dovrà avvenire riservando metà posizioni nei PUC ai CPI.

L’attività di verifica e monitoraggio è destinata a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all’INPS per i provvedimenti di decurtazione del beneficio. I Comuni sono tenuti a rilevare la presenza dei beneficiari tramite un foglio firma o altre modalità in coerenza con la propria organizzazione.

Sono posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione gli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL, assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi, visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione di base sulla sicurezza e per l’attuazione dei progetti, fornitura di dotazioni anti infortunistiche e presidi, fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti, rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici, attività di tutoraggio, coordinamento e supervisione, oneri connessi agli accordi/convenzioni con soggetti del Terzo settore.

17 gennaio 2020

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