Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ampi spazi di manovra per gli enti locali nella gestione dei servizi sociali
Servizi Comunali Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Ampi spazi di manovra per gli enti locali nella gestione dei servizi sociali
Amedeo Di Filippo
Rischiano di passare inosservate due sentenze di fine anno, (nei file allegati), molto interessanti per la gestione dei servizi sociali da parte delle amministrazioni locali. Con la prima, la n. 8608 del 19 dicembre, il Consiglio di Stato sancisce che le prestazioni socio-riabilitative non possono gravare interamente sul cittadino o sul Comune. Con la seconda, la n. 2049 del 30 dicembre, il Tar Puglia dichiara legittimo l’avviso pubblico finalizzato alla stipula di una convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto assistito riservato a enti del Terzo settore.
Le prestazioni socio-sanitarie
Il Consiglio di Stato ha valutato le contestazioni mosse dal Comune di Roma Capitale verso una serie di atti con i quali è stato programmato e attuato l’ampliamento della quota di compartecipazione, posta a carico dell’utente o del Comune di residenza, per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie volte alla cura di patologie psichiatriche ed erogate in regime residenziale nell’ambito di strutture socio-riabilitative.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, evidenziando come gli atti costituiscano una mera applicazione o una necessitata conseguenza del Patto per la salute e degli interventi normativi volti alla ridefinizione della natura giuridica e assistenziale delle case di cura neuropsichiatriche. La terza sezione del Consiglio di Stato invece accoglie l'appello e annulla gli atti impugnati, all’esito di una articolata motivazione, la cui sostanza è che le prestazioni “socio-riabilitative” rientrano tra quelle a carattere “socio-sanitario” (quindi non puramente assistenziali), nelle quali la componente sanitaria non è nettamente distinguibile da quella sociale, ragion per cui tali prestazioni non possono gravare interamente sul cittadino o sul Comune, pur potendosi ammettere, a certe condizioni, un concorso alla spesa da parte dell’utente.
L’affidamento agli enti del Terzo settore
La sezione di Lecce del Tar Puglia analizza il ricorso per l'annullamento di un avviso per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale finalizzato alla stipula di una convenzione con un Ambito Territoriale per lo svolgimento del servizio di trasporto assistito. Interessa in particolare il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione della normativa pro-concorrenziale di origine europea e il Codice dei contratti, i quali sarebbero vulnerati dalla scelta di riservare il servizio alle sole associazioni di volontariato e/o di promozione sociale.
Motivo dichiarato infondato dal Tar, che si rifà all’art. 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con tali soggetti, purché iscritti da almeno sei mesi nel registro unico nazionale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate.
Le motivazioni
I giudici pugliesi rimarcano che si tratta di attività discrezionale, compatibile con le previsioni contenute nel Codice dei contratti, purché oggetto di adeguata motivazione, che per questo costituisce “la chiave di volta di verifica dell’operato dell’amministrazione”. Motivazione che, nel caso di specie, l’Ambito ha esplicitato in maniera chiara, avendo messo in evidenza che il ricorso agli enti del Terzo settore è supportato dall’attuazione del principio di solidarietà, dalla qualità del servizio e dalla riduzione dei costi. “Trattasi di scelta logica, razionale, coerente – si legge nella sentenza – non distonica con il panorama costituzionale e sovranazionale di riferimento, che per tali ragioni sfugge al sindacato giurisdizionale, costituendo esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa”.
L’accento viene posto soprattutto sul risparmio di spesa che tale formula consente, in quanto l’affidamento dei servizi in favore delle associazioni di volontariato comporta l'esclusiva erogazione di un rimborso spese opportunamente rendicontato, con esclusione della remunerazione da parte dell’amministrazione.
Nemmeno resiste al giudizio la censura circa il fatto che l’avviso pubblico avrebbe omesso di richiedere, tra i requisiti di ammissione, l’iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) istituito presso il Ministero dei trasporti, che costituisce il mezzo di comprova dei requisiti richiesti alle ditte che esercitano trasporto di persone su strada. E questo perché l’art. 56 del Codice del terzo settore si limita ad esigere dalle organizzazioni e associazioni che intendano firmare una convenzione con una PA di essere iscritte unicamente nel “Registro unico nazionale del Terzo settore”, requisito che però, ai sensi di quanto dispone il successivo art. 101, comma 3, nelle more dell'istituzione si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle vigenti normative di settore.
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