Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La scadenza del 31 gennaio per la spedizione dei dati ANAC Legge 190/2012 art. 1, comma 32…ma…perché???
Servizi Comunali Anticorruzione TrasparenzaAlfonso Pisani
Anche quest’anno vi è l’adempimento di inviare ad all’Autorità Nazionale Anticorruzione un file in xml con le tabelle riassuntive con i dati riferiti alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione.
In caso di pendenza di aggiudicazione, al fine di rispettare il principio di segretezza delle offerte, la pubblicazione dei dati relativi ai partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (FAQ A2 sul sito ANAC).
Cominciamo, senza scendere troppo nei dettagli informatici, con il dire che il file deve essere in formato xml in quanto lo stesso pur essendo non agevolmente comprensibile da un lettore umano, a meno di adoperare software specifici di formattazione, è di fatto facilmente elaborabile da una macchina. Ciò significa che a partire da tutti questi file da parte di differenti PA si potrà risalire ad informazioni di sintesi importantissime (es.: quanti appalti sono stati dati negli anni ad una stessa ditta, da quali amministrazioni, con quale, importo e con quale criterio di scelta del contraente). Il concetto di dato in formato aperto, quindi, deve essere pensato, non tanto come un dato facilmente leggibile dall’occhio umano, ma come riferito alla possibilità da parte di una macchina di estrarre facilmente informazioni di sintesi da presentare all’utente pur in presenza di una molteplicità notevole di dati. Questi concetti sono di fondamentale importanza nelle discipline del data warehousing, data mining, in generale della data science e dell’intelligenza artificiale (ad esempio dalla sintesi di tantissimi dati prevedere comportamenti futuri), ma non ce ne occuperemo in questa sede.
Altri utenti, in accordo ad eventuali licenze per il riuso, potrebbero trovare vantaggio nell’esaminare questi file e preparare delle offerte ritagliate sui bisogni delle PA.
Ciò che viene inviato ad ANAC in realtà non è il file, ma il link al quale il file è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della PA.
Dal punto di vista pratico è importante, anzitutto, notare che per il 2020 il formato del file xml è cambiato per cui tutte le PA che non avessero già provveduto devono tempestivamente aggiornare i propri software di produzione del file (in realtà i fornitori più proattivi lo hanno già fatto senza attendere le richieste delle PA).
Vediamo quali sono le informazioni da presentare in formato tabellare (xml): l’Art. 1 comma 32 della legge 190/2012 richiede che “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate…omissis… L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione”.
Nella delibera numero 39 del 20 gennaio 2016 ANAC precisa che queste informazioni sono le seguenti:
Fig. 1: Insieme di informazioni da riportare delibera numero 39 del 20 gennaio 2016 ANAC
Tali informazioni non solo sono da includere nel file xml da inviare il 31 gennaio, ma anche da pubblicare singolarmente nella sezione Amministrazione Trasparente “tempestivamente” cioè appena i relativi provvedimenti sono adottati nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Ciò significa, ad esempio, che un atto di liquidazione di uno stato di avanzamento dovrà essere:
Riguardo alle liquidazioni ci è stato chiesto se per una gara aggiudicata la cui esecuzione era partita molti anni prima (magari era stata sospesa e poi ripresa per motivi di contenzioso) per la quale si è proceduto a liquidare delle somme l’anno scorso è obbligatorio riportare le informazioni in argomento. La risposta non può che essere positiva a nostro avviso, in quanto la ratio normativa delle tabelle è di permettere al cittadino il controllo generalizzato sulle attività e sull’impiego di risorse pubbliche della PA.
Sottolineiamo, a tal proposito, che nella tabella di cui in fig. 1 a proposito delle somme liquidate viene detto:
“Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto”
Va notato che i dati nella tabelle di fig. 1 vanno riportati indipendentemente dal fatto che sia stato richiesto un Codice Identificativo Gara (CIG) o meno per il lotto relativo all’appalto.
Per ciò che riguarda le responsabilità coinvolte vale la pena di citare ancora da richiamata delibera ANAC e la FAQ A5 sul sito ANAC che riportiamo integralmente ritenendola autoesplicativa:
“A5. La legge n.190/2012 prevede la figura di un soggetto che controlla – per conto della stazione appaltante – l’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni richieste, assumendone la conseguente responsabilità?
L’adempimento degli obblighi di pubblicazione spetta a diversi soggetti all’interno dell’amministrazione: dirigenti responsabili degli uffici, responsabile per la trasparenza (RT) e organismi indipendenti di valutazione (OIV).
L’art.43 del D.Lgs.n.33/2013 stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 7, della legge n.190/2012, svolga – di norma – anche le funzioni di responsabile per la trasparenza (RT) e che il suo nome sia indicato nel PTPC. Il RT controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’amministrazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Anac e, nei casi più gravi, all’ufficio disciplina, i casi di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.. Resta fermo che i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e, insieme al RT, assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico.
L’art. 44 del D.lgs. n.33/2013 stabilisce che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori. Le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dati. Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n.150/2009, inoltre, l’OIV promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.n.33/2013, infine, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento, e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5 bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il RT non risponde dell’inadempimento se prova che esso sia dipeso da causa a lui non imputabile.”
La procedura, riassumendo, è la seguente per la trasmissione delle informazioni ad ANAC:
Riportiamo in allegato delle istruzioni semplificate per la compilazione del modello per le comunicazioni con delle avvertenze per la compilazione (il modello va comunque riscaricato dalla PA dal sito ANAC e compilato)
23 gennaio 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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