Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Firma degli atti in luoghi diversi dall’ufficio e fuori dall’orario di lavoro
Servizi Comunali Atti amministrativiApprofondimento di Alfonso Pisani
Alfonso Pisani
Nel presente articolo cerchiamo di analizzare la possibilità da parte di un dipendente pubblico, che svolge attività presso due comuni differenti in giorni diversi della settimana, di firmare digitalmente gli atti per un Comune durante l’orario di lavoro presso l’altro o fuori dall’orario di lavoro di entrambi inclusi i periodi di ferie o malattia allo scopo di rendere efficiente la prestazione lavorativa.
Si sottolinea che dalla ricerca eseguita non ci risultano sentenze relativamente al caso in proposito, per cui di seguito viene data un’opinione basata puramente su elementi teorici.
Sicuramente l’analisi deve partire dal:
Anzitutto sembra opportuno chiarire che la forma elettronica o autografa della firma poco influenza il discorso dal punto di vista normativo: la firma digitale costituisce solo una facility che è un fattore abilitante per lavorare da remoto, ma non può legittimare o meno quest’ultimo.
Per ciò che riguarda l’orario e la data in cui si firma va tenuto presente che di per se la firma digitale non fornisce una certificazione temporale opponibile a terzi, la quale è fornita ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013 (regole Tecniche Firme Digitali), dalla segnatura di protocollo, dalla marca temporale, dalla ricevuta di ritorno di una PEC contenente il documento o dal processo di conservazione a norma.
E’ pur vero che la firma digitale può contenere (non sempre) un riferimento temporale, ma lo stesso non è opponibile a terzi in sede probatoria per il suddetto DPCM.
Per orario di lavoro deve intendersi il tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale su base settimanale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio.
Per orario di servizio possiamo intendere il tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici.
D’altra parte ai sensi dell’art. 19 comma 4 del CCNL di comparto “L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all’art.54 (orario a tempo parziale) “
L’orario di lavoro, pertanto, vincola il prestatore ad eseguire i propri compiti in determinati periodi nei quali non si possono svolgere mansioni differenti.
Pur non ritenendo, di norma, gli atti nulli o annullabili se firmati fuori dall’orario di lavoro presso il Comune per il quale viene prodotto l’atto siamo dell’opinione che:
per cui, nella vastità di casistiche che ne derivano si consiglia un approccio prudente.
Infine, ancora nell’ottica della prudenza, la firma in un giorno di ferie, a meno a nostro avviso di casi eccezionali e sporadici non sistematici, strettamente parlando sarebbe ancora un atto contrario a quanto stabilito nel CCNL citato che all’art. 28 comma 9 recita:
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Nella sostanza nei periodi di ferie o malattia la soluzione migliore, quando applicabile, è la delega dei poteri di firma ad altro dipendente.
Per ciò che riguarda la problematica del luogo e del momento in cui si firma un atto e la nullità o annullabilità dello stesso va tenuto presente che esistono casistiche in cui non si può prescindere dalla presenza fisica in un determinato luogo ed in un determinato istante per l’apposizione della firma; ad esempio la firma di contratti in forma pubblica in cui l’ufficiale rogante attesta che la firma dell’ufficiale stipulante è stata apposta in sua presenza (sia essa firma digitale o cartacea).
E’ opportuno, pertanto, considerare anche la natura ed il contenuto dell’atto.
Con quest’ultima accortezza sopra riportata non ravvisiamo profili di nullità o annullabilità dell’atto dovuti al luogo in cui è apposta la firma.
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