Comunicazione Ader rimborso spese per le procedure esecutive poste in essere
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Tar Calabria, Catanzaro, Sezione II – Sentenza 22 gennaio 2020, n. 129
Servizi Comunali GareMASSIMA
Il Tar Calabria - Catanzaro, con la sentenza n. 129 del 22 gennaio 2020, ha affermato che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non può ridursi a mero rituale formalistico con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento”. Nel caso in cui un ricorrente deduce le circostanze fattuali e giuridiche che assumeranno rilievo in sede di contraddittorio procedimentale, ove le relative comunicazioni di avvio del procedimento dei provvedimenti adottati in autotutela saranno notificate alla stessa sussistono i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con conseguente annullamento dei provvedimenti avversati con ricorso principale e motivi aggiunti. In questo caso il disposto annullamento, in conformità al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è limitato alla parte dei provvedimenti avversati relativa al ritiro in autotutela degli atti della selezione antecedenti all’aggiudicazione nonché alla parte inerente all’indizione di una nuova procedura negoziata. Resta salvo pertanto il riesercizio del potere amministrativo ad opera della stazione appaltante, a partire dall’ultimo atto rimasto valido a seguito della presente pronuncia, ossia la delibera n. …/2019 nella parte in cui ha annullato l’aggiudicazione n. …../2019
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Salerno, Sezione I - Sentenza 29 aprile 2025, n. 799
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: