Approfondimento di Alessandro Russo

Fonti differenti incidono differentemente il nudo proprietario destinatario di un ordine di demolizione

Servizi Comunali Sanzioni
di Russo Alessandro
27 Gennaio 2020

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                   

Fonti differenti incidono differentemente il nudo proprietario destinatario di un ordine di demolizione

Alessandro Russo

 

Il breve commento alle sentenze del Giudice di Pace di Milano sez. I civ. n. 2970/2019 del 13/8/2019 e del Tar Lombardia, Milano, sez. II n. 118/2020 del 20/1/2020 (nel file allegato) si propone di illuminare i differenti obblighi ai quali sono assoggettati il nudo proprietario e l’usufruttuario, destinatari dell’ordine di demolizione di un cancello carraio abusivamente costruito, in caso si giudichi il fatto secondo il disposto dell’art. 22 cc. 2 e 11 del codice della strada[1], oppure quello previsto dall’art. 31 cc. 2 e 3 del TU sull’edilizia[2].

Nel 2018 la polizia municipale di un Comune del milanese contestava brevi manu al nudo proprietario di un immobile – e ivi residente - la violazione dell’art. 22 c. 11 c.d.s.,  in quanto manteneva in esercizio un passo carraio senza procedere alla sua regolarizzazione.

L’organo accertatore trasmetteva poi gli atti all’Area Edilizia per informarla dell’abuso e delle relative sanzioni, principale ed accessoria del ripristino dei luoghi e - se del caso - agire con ulteriori provvedimenti[3].

A seguito della segnalazione il Dirigente dell’Area Edilizia emetteva un provvedimento di demolizione dell’opera abusiva, notificandolo sia al nudo proprietario che all’usufruttuario.

Il nudo proprietario, allora, ricorreva al Giudice di Pace per sentirsi annullare la sanzione amministrativa e, insieme all’usufruttuario, al Tar per l’annullamento dell’ordine di demolizione.

In entrambi i ricorsi il ricorrente affermava la sua carenza di legittimazione passiva: solo l’usufruttuario infatti avrebbe avuto titolo per la richiesta di eventuali autorizzazioni sananti l’abuso e dunque solo all’usufruttuario avrebbero dovuto essere imputate le presunte condotte illegittime, in riferimento all’uso e al godimento della proprietà.  

Con sentenza n. 2970/2019 del 13/8/2019 il Giudice di Pace di Milano sez. I civile rigetta il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa, in quanto: <<la violazione contestata con il verbale opposto è quella dell’art. 22 cc. 2 e 11 del codice della strada e la detta norma, dopo essersi riferita a coloro che aprono nuovi accessi o li trasformano, sanziona anche chiunque mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione>>; per questo - e per il fatto che fosse lì residente all’epoca dell’accertamento - il Giudice di Pace ritiene provata la responsabilità del nudo proprietario, in solido con quella dell’usufruttuario; non essendosi nessuno dei due mai attivato per ottenere la regolarizzazione dell’abuso.

IL Tar Lombardia sez. II con sentenza n. 118/2020 del 20/1/2020, circoscrivendo la questione al TU sull’edilizia, approda a diverse conclusioni.  

Il Collegio, partendo dall’analisi del dispositivo dell’art. 31 c. 2 DPR n. 380/2001 smi, afferma che: <<Le norme parlano di “proprietario”, dovendosi intendere la titolarità dell’ordinario diritto di proprietà, inteso come proprietà piena, caratterizzata dalla ricomprensione di ogni facoltà o contenuto ad essa inerente, elementi che consentono al titolare di adoperarsi per impedire l’abuso o eliminarne le conseguenze>>. Il nudo proprietario invece, spogliandosi delle facoltà sul bene, non sarebbe in grado di incidere sulla commissione dell’abuso edilizio e sul suo ripristino. Non può, dunque, farsi ricadere su di lui la responsabilità che la normativa edilizia prevede per l’ordinario (pieno) titolare del diritto di proprietà.

Ed infine il Tar afferma il principio in base al quale: <<laddove vi sia costituzione di un diritto di usufrutto, la responsabilità “sussidiaria” che ordinariamente ricade sul proprietario (pieno) viene a gravare, in relazione ai contenuti del suo diritto, sull’usufruttuario e non anche sul nudo proprietario.>>[4].

Nonostante l’annullamento nei confronti del nudo proprietario, il Tar afferma la legittimità del provvedimento nei confronti dell’usufruttuario: l’assenza di titolo edilizio, infatti, è circostanza di per sé assorbente di ogni altra questione; da sola sufficiente a legittimare la misura dell’ordine di demolizione dell’abuso.

In conclusione chi scrive ritiene che entrambe le decisioni, sebbene analizzino il medesimo evento da prospettive differenti, approdino alla conclusione più efficiente per l’ordinamento: la necessaria regolarizzazione/demolizione di un manufatto edificato in totale assenza di titolo[5].

24 gennaio 2020

 

[1] Art. 22 cc. 2 e 11 D.Lgs. n. 285/1992 smi: <<Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove sprovvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo. (…). Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, (…). La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria.>>.

[2] Art. 31 cc. 2 e3 D.P.R. n. 380/2001 smi: <<Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, (…), ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, (…). Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 gg dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.>>

[3] Recita infatti l’art. 46 c. 1 del Regolamento di attuazione al codice della strada: <<La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.>>

[4] Cfr. Tar Lombardia Milano sez. II n. 118/2020 che richiama espressamente Consiglio di Stato sez. VI n. 3391/2017.

[5] Per una più ampia disamina del principio di diritto si vedano ex multis Cass. n. 13744/2009 e Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 9/2017.

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