Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Bonus nido, l’INPS attiva la funzionalità per il subentro del genitore deceduto
Servizi Comunali Diritto allo studioApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Bonus nido, l’INPS attiva la funzionalità per il subentro del genitore deceduto
Amedeo Di Filippo
Col Messaggio n. 101 del 14 gennaio (file allegato) l’INPS ha comunicato di aver rilasciato la nuova funzionalità per il subentro nella domanda del genitore deceduto per l’accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati (bonus nido) di cui all’art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il bonus nido
Si tratta delle agevolazioni introdotte dall’art. 1, comma 355, della Legge di bilancio n. 232/2016, riconosciute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
A questi utenti è attribuito un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, elevato a 1.500 euro a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dal 2020 il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro.
Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore, che risulti convivente col bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Il bonus viene erogato nel limite di spesa secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Le disposizioni attuative
Col Dpcm 17 febbraio 2017 sono state introdotte le disposizioni attuative della norma. Con la circolare n. 88 del 22 maggio successivo l’INPS ha emanato le istruzioni operative per la presentazione della domanda telematica. Qui viene ricordato che il premio è corrisposto direttamente dall’Istituto di previdenza che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette. Il contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione viene invece erogato a seguito di presentazione dell’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato che sia in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure di permesso di soggiorno; residenza in Italia; relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare col figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.
La domanda va presentata mediante l’accesso ai servizi telematici dell’INPS, il Contact Center Integrato oppure gli enti di patronato. Le domande vengono sottoposte ad istruttoria svolta dalle strutture INPS territorialmente competenti.
La nuova funzionalità
Col Messaggio n. 101 del 14 gennaio l’INPS comunica di aver rilasciato la funzionalità denominata “Subentro per decesso” che, in caso di decesso del genitore richiedente, consente il subentro dell’altro genitore nella domanda originariamente presentata. La nuova funzionalità è attiva per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2019 che si trovino in un qualsiasi stato, purché diverso da “bozza”, “protocollata annullata” e “chiusa”.
L’operazione può essere effettuata dal genitore che intende effettuare la sostituzione, accedendo al servizio on-line dell’applicativo tramite PIN INPS dispositivo, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), selezionando, all’interno della sezione “Variazioni domanda”, l’apposita voce “Subentro per decesso” e inserendo il codice fiscale del genitore deceduto. Tale intervento consente il subentro per tutte le domande facenti capo al richiedente deceduto, in relazione alle quali sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità collegate alle istanze originarie, compresa quella di allegazione. Le azioni da compiere per l’utilizzo delle nuove funzionalità sono dettagliate nel Manuale Utente (file allegato).
Ai fini del rimborso delle rette relative a mensilità già prenotate dal genitore deceduto, ma non ancora documentate, il subentrante potrà allegare sia documentazione di spesa intestata a proprio nome che documentazione a suo tempo rilasciata al richiedente originario. Nel caso in cui risultino ancora da rimborsare mensilità per le quali è stata già prodotta documentazione da parte del genitore deceduto, il pagamento sarà comunque disposto tenendo conto delle nuove modalità di pagamento indicate dal subentrante.
Le scadenze 2019
Per conoscere le scadenze del bonus nido 2019 è necessario accedere alla pagina Facebook “Inps per la famiglia”, perché sul sito istituzionale non ve ne è traccia. Qui è indicato che le ricevute delle rette relative ai mesi del 2019 già richiesti dovranno essere allegate entro il 31 gennaio 2020 per quanto riguarda i nidi privati; per quelli pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 31 marzo.
La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione dovrà indicare la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento, il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
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