Approfondimento di Alfonso Pisani

Gli strumenti CONSIP fino alla legge di bilancio 2020 e gli obblighi d’uso facciamo chiarezza (prima parte)

Servizi Comunali Gare
di Pisani Alfonso
29 Gennaio 2020

Approfondimento di Alfonso Pisani                                                                                  

Gli strumenti CONSIP fino alla legge di bilancio 2020 e gli obblighi d’uso facciamo chiarezza (prima parte)

Alfonso Pisani[i]

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. - realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Lo scopo è sicuramente quello di:

  1. Razionalizzare i processi di acquisto
  2. Realizzare economie di scala per la PA basandosi sui grandi numeri
  3. Migliorare la qualità degli acquisti (servizi, forniture e, come vedremo a breva anche lavori) fornendo dei livelli di qualità minimi standard
     
    In questa serie di articoli ripercorreremo brevemente gli obblighi d’uso degli strumenti Consip e vedremo le novità introdotte dalla finanziaria 2020 in proposito.
     
    Cominciamo con una breve infografica a delineare il quadro normativo in riferimento almeno alle norme più importanti a nostro avviso:
     

     
    Con la legge 488/1999 (finanziaria 2000) e in particolare con l’art. 26 veniva introdotto il meccanismo delle convenzioni in base al quale il Ministero del Tesoro (all’epoca) doveva stipulare le convenzioni per i beni e per i servizi  
     
    Art. 26  (Acquisto di beni e servizi).
     
    1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta  del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie  societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa  prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'  massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi  deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso  alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita'  economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono  essere stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali proposte dal miglior offerente. ((Ove previsto nel bando  di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche  categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti  territoriali)) 
     
    E’ da notare, anzitutto, che si parla (l’articolo è tuttora in vigore e se ne riporta sopra la versione aggiornata) di stipulare con “primarie  societa' nazionali ed estere” richiesta che può sembrare in conflitto con i principi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) che nel principio di non discriminazione richiede, invece, di favorire la piccole e medie imprese.
     
    In ogni modo è evidente che i principi del procurement pubblico richiamati anche dalle Linee Guida ANAC), di trasparenza, non discriminazione, economicità e quelli connessi a fenomeni di tipo sociale (costo manodopera, regolarità contributiva ed altri) richiedono sicuramente un bilanciamento tra di loro.
     
    E' bene notare, tuttavia, che l’articolo è riferito alle forniture dello stato, quindi sicuramente appalti di una certa rilevanza che potevano richiedere la struttura aziendale di un competitor di grosse dimensioni.
     
    Una delle novità della Legge di Bilancio 2020 è l’inserimento dell’ultimo periodo:
     
    “Ove previsto nel bando  di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche  categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti  territoriali”
     
    E’ evidente che tale aggiunta è tesa anche (possiamo pensare lo sia anche nelle intenzioni del legislatore) a favorire la partecipazione di imprese almeno medie in quanto l’ambito di consegna delle prestazioni può essere ristretto nello spazio o nel numero di amministrazioni coinvolte.
     
    E’ da notare, comunque, che già attualmente questo principio è, di fatto, impiegato. Basti pensare a tal proposito ad una serie di convenzioni Consip suddivise in lotti basati su un principio di territorialità o di categorie merceologiche come la convenzione Stampanti 17 suddivisa in 5 lotti come mostrato di seguito: 
     

     
     Suddivisa per tipologia di stampanti o la convenzione buoni pasto 8 suddivisa per aree geografiche come mostrato di seguito
     
     

     Vedremo nel prossimo articolo come l’obbligatorietà delle Convenzioni si riflette per gli enti locali ed in particolare richiameremo i concetti di centrali di committenza e soggetti aggregatori riportati nel codice degli appalti
     
    26 gennaio 2020
 

[i] Alfonso Pisani - Responsabile Innovazione Tecnologica e Gestione Documentale Presso la Provincia di Salerno e formatore esperto nei temi dell’amministrazione digitale e dell’egov

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