Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Sospensione dei pagamenti e compensazione dei debiti a seguito di accertamenti tributari dell'ente locale
Servizi Comunali Avvisi accertamento Contenzioso tributarioApprofondimento di Andrea Cassino
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E COMPENSAZIONE DEI DEBITI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI DELL'ENTE LOCALE
Andrea Cassino
Gli istituti della sospensione e della compensazione previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 472/1997 sono di diffusa applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ambito di tributi erariali. Per effetto di tale norma l'erogazione dei rimborsi può essere sospesa se il contribuente ha impugnato un atto impositivo oppure può essere disposta, da parte dell'ufficio, la compensazione dei debiti tributari definitivi con i crediti vantati dal contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
La norma di legge così dispone (comma 1 e 2): «1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito».
Si osserva, in primo luogo, che la norma appena citata ha portata generale, essendo collocata all'interno del D.Lgs. n. 472/1997 (il quale contiene, appunto, “disposizioni generali” in materia di violazioni tributarie). Essa trova quindi applicazione ai provvedimenti emessi da tutti gli enti impositori, ivi compresi gli enti locali: anche i comuni, pertanto, possono avvalersi di uno strumento di natura cautelare che consente di tutelare maggiormente le risorse finanziarie a disposizione nonché di contrastare comportamenti evasivi o strategie dilatorie.
A seguito delle modifiche al testo di legge introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015, risulta oggi chiaro che la sospensione e la compensazione si applicano non solo in presenza di atti d'irrogazione di sole sanzioni, ma anche a seguito della notifica di atti di accertamento per il recupero del tributo. L'inciso «provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi» è stato infatti aggiunto dal suddetto decreto n. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Ad ogni modo, già prima di tale intervento chiarificatore, la giurisprudenza aveva ritenuto che il potere di sospensione in oggetto, avendo la stessa natura e funzione del più datato fermo amministrativo, deve riguardare non solo i crediti vantati dall'ente impositore a titolo di sanzioni, bensì anche quelli a titolo di tributo (così Cassazione, Sent. n. 6980/2015).
Per quanto attiene, invece, alle tipologie di pagamenti o crediti del contribuente che possono essere “sospesi” o “compensati”, si ritiene che ci si debba riferire non solo ai crediti di natura tributaria (quali le imposte versate in eccesso da rimborsare), ma anche a crediti di altra natura che il contribuente possa vantare nei confronti dell'amministrazione (ad esempio quelli maturati per la vendita di beni o prestazione di servizi oppure somme dovute a titolo di contributi). La norma si limita infatti a prevedere che la sospensione/compensazione operi laddove il contribuente vanti, genericamente, «un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria». A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza: l'articolo 23 deve riferirsi «a qualsiasi tipo di pagamento», potendo l'amministrazione finanziaria sospenderlo a seguito dell'emissione di un atto di contestazione della violazione tributaria (così Cassazione, Sent. n. 16535/2010).
Visti i contenuti generali della norma in commento, si comprende come la sua applicazione pratica possa risultare di particolare interesse per gli enti locali. Si pensi al contribuente che presenti al comune una fondata richiesta di rimborso – per esempio di somme versate in eccesso a titolo di IMU, TASI o TARI – e che abbia ricevuto, dal comune stesso o da un suo concessionario, uno o più avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali. In tal caso, anche se l'avviso non è ancora definitivo, l'ente può sospendere il pagamento del rimborso (tipicamente quando l'atto impositivo è sub judice) oppure può pronunciare, se l'accertamento è divenuto definitivo per omessa impugnazione od a seguito di sentenza, la compensazione di tutte le somme dovute dal contribuente (imposta, sanzioni ed accessori) con il credito da rimborsare.
Ove la sospensione sia stata adottata in pendenza di giudizio sull'avviso di accertamento, giova rammentare che la misura cautelare deve cessare al sopraggiungere di una sentenza favorevole al contribuente (totalmente o parzialmente, in base al decisum), non sussistendo più i presupposti per il mantenimento del provvedimento sospensivo. Ciò anche se la pronuncia venisse appellata dall'ente impositore. D'altronde la norma in commento prevede testualmente che la sospensione «opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria».
La sospensione o la compensazione devono essere poi pronunciate, anche per evitare facili contestazioni, con motivato provvedimento a firma del responsabile del servizio, da notificarsi all'autore della violazione tributaria ed ai soggetti obbligati in solido. Nel provvedimento vanno indicati, quantomeno, gli estremi degli atti notificati e dei crediti sospesi o compensati nonché la facoltà di proporre ricorso da parte del contribuente. Si tratta, infatti, di un atto impugnabile innanzi le commissioni tributarie, per espressa previsione del sopracitato articolo 23, comma 3.
Può risultare utile, inoltre, applicare la disposizione in oggetto anche in occasione delle liquidazioni di spesa da parte dell'ente locale: se dalla consultazione delle banche dati tributarie risultassero, a carico del beneficiario, avvisi di accertamento scaduti oppure impugnati e non pagati, il procedimento può essere bloccato disponendo la sospensione del pagamento o la compensazione del credito.
Si evidenzia, infine, come l'esercizio dei predetti poteri resti comunque facoltativo: l'attivazione di misure organizzative volte all'applicazione sistematica della sospensione e/o della compensazione, sebbene si ritenga opportuna per una miglior salvaguardia delle risorse pubbliche, è rimessa alla discrezionalità dei singoli enti.
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