Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’avviso di accertamento esecutivo per i tributi locali
Servizi Comunali Avvisi accertamentoApprofondimento di Luciano Catania
L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER I TRIBUTI LOCALI
Luciano Catania
La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all’art. 1, dai commi 784 a 815) ha potenziato le attività di riscossione degli Enti locali, per gli atti emanati a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti.
Gli avvisi di accertamento dei tributi locali ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, a partire da quest’anno, costituiscono titoli esecutivi idonei ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
Questi provvedimenti devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla loro riscossione.
Gli atti devono altresì recare l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Questi elementi dovranno essere contenuti anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
Nei successivi trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata che potrà essere lo stesso ente locale (in caso di gestione diretta del servizio di riscossione), una società in house, una società iscritta all’albo ministeriale oppure l’Agenzia delle entrate-Riscossione (o Riscossione Sicilia SpA per la Sicilia).
L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni (centoventi nel caso di gestione diretta) dall'affidamento in carico degli atti.
Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate ad un decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nelle more dell'emanazione del decreto del MEF, dette modalità di trasmissione sono individuate dal competente ufficio dell'ente.
La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Non opera nemmeno in caso di accertamenti divenuti definitivi o in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
La norme non specifica le conseguenze relative alla mancata informazione della presa in carico che, comunque, costituisce una comunicazione e non un provvedimento da notificare (tanto che viene prevista la raccomandata semplice o un’informazione tramite poste elettronica, non sancendo l’obbligo della pec). In via prudenziale, comunque, è opportuno che il soggetto legittimato conservi prova dell’avvenuta informazione.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, l’affidamento in carico per la riscossione forzata può essere effettuato decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, nel suo ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.
Nell'ipotesi di un intervenuto fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa della presa in carico.
Il soggetto legittimato procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà, i limiti e le modalità già previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
Trascorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, l'espropriazione forzata dev’essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo.
A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora nella misura di legge.
30 gennaio 2020
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