Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Servizi Comunali Bilancio preventivoApprofondimento di Matteo Barbero
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Matteo Barbero
Doppia chance per ridurre l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nei bilancio di previsione 2020. La manovra, infatti, ha inserito due diverse previsioni in tal senso.
Da un lato, viene in considerazione il comma 79 della L. 160/2019, ai sensi del quale: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. A tal fine, occorrerà considerare:
- l’indicatore di riduzione del debito pregresso, calcolato come rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2019 e a fine 2018;
- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato in base alle fatture scadute nel 2019 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2019 prima della scadenza.
Ifel ritiene che, limitatamente al 2020, considerato il rinvio degli obblighi connessi al fondo garanzia debiti commerciali, dovuto anche alla ancora scarsa rappresentatività dei dati registrati nella piattaforma certificazione crediti (PCC), gli indicatori in questione possano essere calcolati sulla base delle evidenze contabili di ciascun ente.
La seconda norma è il comma 80 della L. 160/2019, in base al quale “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”.
In tal caso, la riduzione dell’accantonamento presuppone una valutazione prognostica circa il miglioramento dell’indicatore rappresentato dal rapporto fra incassi (in conto competenza e in conto residui) ed accertamenti. In altri termini, l’indicatore non è calcolato su dati a consuntivo, bensì su previsioni e pertanto l’ente (a differenza di quanto accade in applicazione del comma 79) deve acquisire il parere dei revisori. Inoltre, occorre considerare che, mentre il comma 79 prevede una riduzione generalizzata del fondo, il comma 80 la limita alle entrate oggetto della riforma della riscossione dettata dalla stessa L. 160, fra le quali (almeno in base alle prime interpretazioni) non rientrano quelle derivanti dalle sanzioni al codice della strada. Di converso, però, non sono previsti limiti massimi all’abbattimento, che quindi potrebbe portare l’accantonamento anche sotto il 90 per cento.
Si ritiene, infine, che le due riduzioni possano essere applicate cumulativamente (ricorrendone le condizioni, come ovvio).
2 febbraio 2020
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