Approfondimento di Matteo Barbero

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Servizi Comunali Bilancio preventivo
di Barbero Matteo
06 Febbraio 2020

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                           

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Matteo Barbero

Doppia chance per ridurre l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nei bilancio di previsione 2020. La manovra, infatti, ha inserito due diverse previsioni in tal senso.

Da un lato, viene in considerazione il comma 79 della L. 160/2019, ai sensi del quale: “Nel corso degli anni  2020  e  2021  gli  enti  locali  possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023  per  ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato  per  gli  esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti »  ad  un  valore pari al 90 per cento dell'accantonamento  quantificato  nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia  esigibilità,  se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e  b),  della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. A tal fine, occorrerà considerare:

- l’indicatore di riduzione del debito pregresso, calcolato come rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2019 e a fine 2018;

- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato in base alle fatture scadute nel 2019 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2019 prima della scadenza.

Ifel ritiene che, limitatamente al 2020, considerato il rinvio degli obblighi connessi al fondo garanzia debiti commerciali, dovuto anche alla ancora scarsa rappresentatività dei dati registrati nella piattaforma certificazione crediti (PCC), gli indicatori in questione possano essere calcolati sulla base delle evidenze contabili di ciascun ente.

La seconda norma è il comma 80 della L. 160/2019, in base al quale “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022,  a  seguito  di  una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto  competenza  e in  conto  residui  delle  entrate  oggetto   della   riforma   della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784  a  815,  previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono  ridurre  il fondo crediti di dubbia  esigibilità  accantonato  nel  bilancio  di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento  tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e  gli accertamenti.”.

In tal caso, la riduzione dell’accantonamento presuppone una valutazione prognostica circa il miglioramento dell’indicatore rappresentato dal rapporto fra incassi (in conto competenza e in conto residui) ed accertamenti. In altri termini, l’indicatore non è calcolato su dati a consuntivo, bensì su previsioni  e pertanto l’ente (a differenza di quanto accade in applicazione del comma 79) deve acquisire il parere dei revisori. Inoltre, occorre considerare che, mentre il comma 79 prevede una riduzione generalizzata del fondo, il comma 80 la limita alle entrate oggetto della riforma della riscossione dettata dalla stessa L. 160, fra le quali (almeno in base alle prime interpretazioni) non rientrano quelle derivanti dalle sanzioni al codice della strada. Di converso, però, non sono previsti limiti massimi all’abbattimento, che quindi potrebbe portare l’accantonamento anche sotto il 90 per cento.

Si ritiene, infine, che le due riduzioni possano essere applicate cumulativamente (ricorrendone le condizioni, come ovvio).

2 febbraio 2020

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