Approfondimento di Cosimo Damiano Zacà

Referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari: si vota il 29 marzo 2020

Servizi Comunali Normativa elettorale
di Zacà Cosimo Damiano
05 Febbraio 2020

Approfondimento di Cosimo Damiano Zacà                                                                     

Referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari: si vota il 29 marzo 2020.

Cosimo Damiano Zacà

L'Ufficio Centrale per il referendum della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2020, ha dichiarato che la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante "Modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", sostenuta dalla firma di 71 senatori, è conforme all’ art. 138 della Costituzione ed ha accertato la legittimità del quesito referendario dalla stessa proposto.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stata fissata al 29 marzo 2020 la data del referendum confermativo popolare, che vedrà coinvolti non solo i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale, ma anche i cittadini italiani residenti all'estero, in possesso, appare scontato, del requisito di elettori.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, nel premettere che la materia è regolata dall’art. 138 della Costituzione, si ricorda che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera (126 deputati o 64 senatori).

Nel caso di questo Referendum, come abbiamo visto, ne hanno fatto richiesta 71 senatori, 6 in più rispetto al numero necessario.

Disciplina puntuale del referendum costituzionale si rinviene, oltre che nella Carta, nella legge 25 maggio 1970, n. 352, relativa alle norme sui referendum previsti dalla Costituzione sulla iniziativa legislativa del popolo, in particolare dagli articoli 1 a 26.

 

Il contenuto

La riforma costituzionale riguarda il taglio dei parlamentari: i deputati da 630 saranno ridotti a 400, mentre il numero dei senatori passerà da 315 a 200.

L'istituto dei senatori a vita, la cui nomina è prerogativa del Presidente della Repubblica, é conservato, ma il suo numero massimo à fissato a 5,

Attualmente 5 è il numero massimo che ciascun Presidente della Repubblica può nominare.

Una netta riduzione è prevista anche per i parlamentari eletti all'estero: i deputati scenderanno da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4.

La nuova composizione entrerà in vigore dalla data di scioglimento o cessazione delle Camere, sempre che il taglio venga confermato dal referendum.

 

Le ragioni del Sì in sintesi

Alla base della riforma costituzionale ci sono le seguenti motivazioni: “i parlamentari italiani sono troppi, il parlamento costa troppo, la macchina legislativa è lenta e macchinosa, per cui è necessario snellirla ecc.”.

Il minor numero dei parlamentari, secondo alcuni, potrebbe portare ad una scelta più oculata, più attenta del personale politico da parte dei partiti e dei movimenti. Stando a quanto annunciato dai promotori del testo, il taglio dei parlamentari porterebbe un risparmio di 100 milioni di curo l’anno.

 

...quelle del No

Di contro alcune realtà come il "comitato del No", sostengono che “il taglio dei parlamentari rappresenta un inopportuno restringimento della rappresentanza popolare nell’alveo istituzionale" ed ancora “il taglio dei parlamentari è un danno per la democrazia, un sopruso verso gli elettori che perderebbero potere di rappresentanza, sarebbe solo un passo in più verso la pericolosa democrazia autoritaria'".

Il risparmio ipotizzato, aggiungono i detrattori, è irrisorio e ridicolo, rispetto alla totalità della spesa pubblica.

 

Il testo del quesito referendario

Gli elettori, ai seggi, troveranno una sola scheda elettorale con un testo e due possibilità di scelta: voltare “SI” oppure votare “NO” sul seguente testo: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?».

E’ bene ricordare che per questo referendum a differenza di quanto previsto per i referendum abrogativi, non è previsto un quorum di partecipazione per la validità della consultazione. Fra i ed i no prevarrà, quindi, la risposta che otterrà la maggioranza dei voti validi espressi, a prescindere dal numero di elettori che si recheranno alle urne. Se vinceranno i si, la riforma costituzionale potrà essere promulgata (con la formula “il referendum indetto in data 28 gennaio 2020 ha dato risultato favorevole”) ed entrerà definitivamente in vigore.

In caso contrario, è come se la legge stessa non fosse mai nata e l'esito della consultazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

I precedenti appuntamenti referendari costituzionali

Quello del 29 marzo sarà il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica. Nei tre precedenti, per due volte la legge approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi è stata respinta dagli elettori, una sola volta, invece, è stata approvata ed è diventata legge costituzionale. Il primo, in ordine di tempo, é quello del 7 ottobre 2001 quando si tenne il referendum per confermare o meno la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, approvata dalla maggioranza delle forze politiche negli anni dei diversi governi di centrosinistra: passò con il 64,2% di voti favorevoli, ma con una scarsa affluenza alle urne: poco più del 34%. Sotto il profilo democratico il 7 ottobre 2001 è una data importante. Per la prima volta, infatti, i cittadini italiani parteciparono direttamente al procedimento di formazione di una legge di revisione costituzionale.

I1 secondo caso di referendum confermativo, fu quello del 25-26 giugno 2006, relativo alla riforma costituzionale varata dal governo Berlusconi: la cosiddetta "devolution" che fu bocciata con il 61%, ma con i votanti che raggiunsero il 52%.

Infine, il terzo referendum costituzionale confermativo si é svolto il 4 dicembre del 2016 e la bocciatura della riforma che eliminava il bicameralismo perfetto decretò la fine del governo Renzi, con le dimissioni del presidente del Consiglio. A rispondere no fu il 59,11%, contro il 40,89% di , con una partecipazione al voto che non ha eguali per questo tipo di consultazioni, che sfiorò il 70%.

 

I diversi tipi di referendum

La nostra Costituzione prevede referendum abrogativi (ne sono stati celebrati 67 dal 1948 ad oggi) e non abrogativi, Tra i referendum non abrogativi, la Carta distingue quelli istituzionali (quello del 2 giugno 1946 tra monarchia e Repubblica), di indirizzo (quello sul conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo del 18 giugno 1989) e costituzionali di cui abbiamo accennato.

A questi si devono aggiungere i referendum regionali previsti negli statuti delle singole regioni e i referendum relativi a modificazioni territoriali.

 

Per completezza di informazione, si rammenta che le operazioni di voto si terranno nella sola domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23, come previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Per quel che riguarda i cittadini italiani residenti all’estero, di cui si è accennato all’inizio di questo contributo, possono votare, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, per posta.

In alternativa, però, gli stessi elettori possono scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, a condizione che comunichino per iscritto tale opzione al Consolato di appartenenza entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (8 febbraio 2020).

La scelta di votare in Italia, limitata alla sola consultazione referendaria, può essere revocata con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per l’esercizio dell’opzione.  

1 febbraio 2020

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