Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Iscrizioni e obblighi vaccinali, cosa fare nelle scuole dell’infanzia comunali

Servizi Comunali Diritto allo studio Tutela salute pubblica
di Di Filippo Amedeo
10 Febbraio 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                              

Iscrizioni e obblighi vaccinali, cosa fare nelle scuole dell’infanzia comunali

Amedeo Di Filippo

 

Il 31 gennaio si sono chiuse le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, molte delle quali sono gestite dai Comuni. Si rende ora necessario adempiere agli obblighi vaccinali previsti dal D.L. n. 73/2017.

I passaggi

Le procedure sono indicate nell’art. 3-bis del D.L. n. 73/2017, che impegna i i dirigenti scolastici, per le scuole statali, e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, per le paritarie, comprese quelle comunali, a trasmettere alle ASL territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati.

Le ASL provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l'indicazione dei minori che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni o che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'ASL.

Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, i dirigenti e i responsabili invitano i genitori dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL.

Entro il 20 luglio i dirigenti e i responsabili trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla ASL che, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, convoca i genitori per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, ai genitori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento, a meno che provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

Le conseguenze

I Comuni che gestiscono servizi educativi per la prima infanzia, che dunque ospitano bambine e bambini da zero a sei anni, devono porre alla questione vaccini un supplemento di attenzione, in quanto l’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 73/2017 dispone che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti “comporta la decadenza dall'iscrizione”. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione invece non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Si tratta quindi della documentazione che i genitori dei bambini risultanti non in regola con le vaccinazioni segnalati dall’ASL sono tenuti a trasmettere, entro il 10 luglio, a seguito dell’invito loro indirizzato dal responsabile del servizio educativo nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi da parte dell’ASL. Entro questa data, dunque, i responsabili devono avere dai genitori, in via alternativa:

  • la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, quindi il libretto vaccinale o altro documento di una ASL diversa da quella di appartenenza o di una autorità estera;
  • la documentazione comprovante l'esonero, conseguente alla avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, che deve essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica;
  • l'omissione o il differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
  • la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente.

Qualora una di queste comunicazioni non sia pervenuta entro il 10 luglio, il responsabile dei servizi educativi ha l’obbligo di dichiarare la decadenza dall’iscrizione, depennando dunque il bambino iscritto ed eventualmente sostituendolo col successivo in lista di attesa.

Non sembra ci sia la possibilità di derogare a questa eventualità, considerata la chiarezza cristallina della norma, nemmeno di ammettere al servizio il minore per il quale la documentazione sia stata presentata dopo il 10 luglio ma prima dell’apertura dei servizi. Né sembra necessario adottare alcun provvedimento di decadenza, essendo questa dichiarata ex lege, basta una comunicazione formale ai genitori.

Lo scadenzario

 

Scadenza

Impegno

10 marzo

trasmettere alla ASL l'elenco degli iscritti

10 giugno

ricevere gli elenchi completato dalla ASL

10 luglio

invitare genitori dei minori indicati negli elenchi a depositare la documentazione relativa alle vaccinazioni

20 luglio

trasmettere alla ASL la documentazione pervenuta ovvero comunicare il mancato deposito

30 agosto

verificare che non vengano ammessi minori non in regola con gli obblighi vaccinali

 

I nidi

Le regole appena scorse riguardano le scuole dell’infanzia, le cui iscrizioni sono state gestite dai Comuni in linea con quanto disposto dal Miur con la circolare n. 22994 del 13 novembre 2019. Il legislatore del 2017 non ha però tenuto conto che nel range 0-6 anni non ci sono solo gli iscritti alle scuole dell’infanzia ma anche quelli dei nidi e delle altre tipologie 0-3 anni (sezioni primavera, centri per bambini, spazi-gioco, nidi domestici, ecc.).

L’iscrizione a questi servizi raramente è coeva a quella delle scuole dell’infanzia, in quanto hanno regole, modalità e tempi del tutto diversi, specifici in relazione alle normative regionali e ai regolamenti adottati dai singoli Comuni. Questo comporta un disallineamento dei tempi dettati dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 73/2017, posto che in genere le iscrizioni per i nidi vengono aperte in primavera.

Che fare? È innanzi tutto necessario verificare se la Regione e/o l’ASL di appartenenza abbiano dettato specifiche indicazioni in merito. In assenza, è opportuno attivare contatti col Centro di salute o altro servizio del Distretto sanitario al fine di concordare i tempi e le modalità di trasmissione degli elenchi. In mancanza di indicazioni specifiche, si è dell’avviso che la documentazione relativa alle vaccinazioni debba essere nella disponibilità del Comune in tempo per l’apertura dei servizi, di modo che venga impedito l’accesso ai minori che a quella data non sono in regola con gli obblighi vaccinali, la cui iscrizione dovrà essere considerata decaduta.

7 febbraio 2020

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