Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le rettifiche degli oneri concessori
Servizi Comunali Oneri concessoriApprofondimento di Mario Petrulli
LE RETTIFICHE DEGLI ONERI CONCESSORI
Mario Petrulli
Come è noto, l’art. 16 comma 1 del Testo Unico Edilizia[1] dispone che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Uno degli aspetti più delicati sul contributo in questione riguarda l’individuazione del momento in cui lo stesso debba essere determinato e la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche.
Con riferimento al primo aspetto, due sono le norme rilevanti:
[1] DPR n. 380/2001.
[2] Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 giugno 2017, n. 2821; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 4 febbraio 2020, n. 140.
[3] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 24 marzo 2010, n. 728, secondo cui il diritto alla restituzione sorge ove il permesso di costruire sia stato utilizzato soltanto parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pure sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione. L'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie consentite da un permesso di costruire comporta, dunque, il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.
[4] Anche in applicazione del principio tempus regit actum, per ciascun titolo concessorio gli oneri dovuti siano calcolati applicando la normativa e i parametri vigenti al momento in cui esso è rilasciato, esclusa quindi ogni ultrattività della disciplina in vigore all’epoca del rilascio del titolo originario: così il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 27 aprile 2012, n. 2471.
[5] Il ricalcolo “è legittimo nella sola ipotesi in cui le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d’uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, in tale caso giustificandosi col maggior carico urbanistico conseguente il ricalcolo degli oneri dovuto”: così il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 27 aprile 2012, n. 2471.
[6] Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 27 settembre 2017, n. 4515, secondo cui:
[7] Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. 30 agosto 2018, n. 12.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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