La determinazione della indennità di funzione degli amministratori locali è disciplinata da varie fonti, tra cui l’art. 82 TUEL, nonché da una serie di altre disposizioni normative, spesso contenute in leggi finanziarie, approvate per esigenze di finanza pubblica.
In particolare:
a) l’art. 82 TUEL prevede la corresponsione a favore del sindaco nonché dei componenti degli organi esecutivi dei comuni una indennità di funzione, da determinarsi mediante DM (commi 1 – 8- 10) n. 119/2000, tutt’ora in vigore;
b) il DL n.112/2008 ha modificato il comma 11 – che originariamente prevedeva la possibilità per l’ente di modificare in aumento o diminuzione la misura di dette indennità – precludendo l’incremento della indennità di funzione;
c) l’art. 1 co. 54 della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) dispone: “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (…)”.
d) l’art. 1 commi 135 e 136 della L. n. 56/2014, e segnatamente:
d1) il comma 135 interviene sull'art. 16 co. 17 del DL 138/2011, rideterminando il numero di componenti del Consiglio comunale
d2) il successivo comma 136 disciplina gli effetti recati dal comma precedente sugli oneri in carico all’ente per le spese da sostenere per gli amministratori.
e) la normativa a cui fare riferimento per il calcolo dell’invarianza della spesa “… in rapporto alla legislazione vigente” è quella prevista dall’art. 17 co. 19 del DL 138/2011;
f) il DL n. 66/2014 ha aggiunto che: “Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”.
Nell’ambito del suddetto quadro normativo di riferimento, i principi elaborati dalla magistratura contabile di controllo cui attenersi possono di seguito ricapitolarsi.
a) Circa la riduzione prevista dall’art. 1 co. 54 della L. n. 266/2005 : in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (…) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006” (Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo con deliberazione n. 1/2012).
b) E’, quindi, possibile aumentare la misura delle indennità di funzione del sindaco e degli assessori nella misura massima prevista dalla tabella A del DM 119/2000, tenendo conto della suddetta riduzione di cui all'art. 1 comma 54 legge 266/2005;
c) E’ ammesso rimodulare - in aumento - l’importo relativo alla indennità di funzione nei casi in cui l’Ente passi da una classe demografica inferiore a quella superiore (Sezione Autonomie n.24/SEAUT/2014/QUIMIG;
d) L’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa. Conseguentemente l’ente locale dovrà considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, e non dovrà effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa” (Sezione Autonomie n.35/SEAUT/2016).
e) “Gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possano operare le maggiorazioni previste dall’art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000. Nel contempo deve, tuttavia, rammentarsi che “trattandosi di parametri non rigidamente determinati bensì modificabili in ragione
- della stagionalità demografica (lett. a)
- e della virtuosità risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato dall’ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b),
- sia alla spesa corrente pro capite (lett. c),
la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell’ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge. In occasione di tale verifica gli enti non devono, peraltro, limitarsi ad un mero riscontro di tipo contabile ma sono chiamati ad operare un, ben più pregnante e rigoroso, accertamento, in termini di effettività, circa la sussistenza degli anzidetti parametri non disgiunto da una complessiva valutazione, anche alla stregua di principi di sana gestione finanziaria, delle risultanze di bilancio. Sotto tale profilo preme, invero, ribadire come, vertendosi in tema di discipline normative rispetto alle quali il legislatore ha posto ineludibili esigenze di contenimento della spesa pubblica, debba privilegiarsi un’applicazione non meramente formale delle stesse e come ogni decisione, peraltro, facoltativa da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa, debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l’ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente” (Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2015/QMIG).
f) Sono, quindi, attualmente vigenti i meccanismi incrementali di cui al DM 119/2000 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 35/2016);
g) Dalla valenza di accertamento dichiarativo della ricorrenza dei presupposti legittimanti la parametrazione della indennità agli amministratori, deve ritenersi che siano preclusi meccanismi retroattivi di determinazione delle indennità di funzione (Corte dei conti sez. contr. Toscana, deliberazione n. 3/2018).
Inoltre, la legge di conversione del d.l. n. 124/2019, cd fiscale, con una previsione contenuta nell’articolo 57 quater, ha modificato l’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle disposizioni sugli enti locali. Questa disposizione ha testualmente stabilito che la indennità di carica, per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, “è incrementata fino allo 85%” di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5.000 abitanti. La norma ha inoltre previsto che, per sostenere i costi aggiuntivi che i piccoli comuni dovranno sostenere, viene istituito uno specifico fondo da ripartire tra i comuni con le regole che saranno dettate da uno specifico decreto del Ministro dell’Interno dopo avere avuto il parere positivo della Conferenza Stato ed autonomie locali.
12 febbraio 2020 Eugenio De Carlo