Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Oltre 46 milioni di euro ai Comuni per il sostegno degli inquilini morosi incolpevoli
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale Trasferimenti erarialiApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Oltre 46 milioni di euro ai Comuni per il sostegno degli inquilini morosi incolpevoli
Amedeo Di Filippo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio il decreto 23 dicembre 2019 (file allegato) con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha ripartito tra le Regioni il Fondo inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2019. Risorse che ora dovranno essere destinate ai Comuni, anche in deroga all’elenco di quelli a tensione abitativa.
Il Fondo
L’art. 6, comma 5, del D.L. n. 102/2013 ha istituito presso il MIT il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e rinvia ad apposito decreto il riparto delle risorse assegnate e l’indicazione dei criteri e delle priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi.
Le risorse sono assegnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali.
A seguito dell’incremento disposto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 47/2014, la dotazione del Fondo risulta essere per l’anno 2019 di 46,1 milioni di euro. Col D.M. 14 maggio 2014, di riparto delle risorse 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo e quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l’accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l’adozione, da parte dei Comuni, di misure alla graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse ripartite.
Col D.M. 30 marzo 2016, di riparto delle risorse 2016, sono stati rivisti i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate al fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo riveste.
Il riparto
Il D.M. 23 dicembre 2019 ripartisce le risorse 2019 in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi al 31 dicembre 2018, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e per il restante 70% tra tutte le Regioni e Province autonome.
Spetta ora alle singole Regioni individuare i Comuni cui destinare le risorse, unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, anche in deroga all’elenco dei Comuni a tensione abitativa approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003. Ulteriore compito affidato alle Regioni è quello di assicurare il monitoraggio sia sull’utilizzo dei fondi che sugli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal MIT.
I criteri
Le regole per la corresponsione delle risorse sono quelle indicate nel D.M. MIT 30 marzo 2016, che intende per “morosità incolpevole” la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovute a licenziamento, consistenti riduzioni dell’orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazioni di attività libero-professionali o imprese registrate, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.
Nel consentire l’accesso ai contributi, il Comune deve verificare che il richiedente: a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il Comune inoltre verifica che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, minore o con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alla ASL per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
L’importo massimo di contributo concedibile non può superare l’importo di euro 12.000,00 ed è destinato a:
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.
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