Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Bonus asili nido, dall’INPS le istruzioni per la presentazione delle domande

Servizi Comunali Diritto allo studio
di Di Filippo Amedeo
21 Febbraio 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                         

Bonus asili nido, dall’INPS le istruzioni per la presentazione delle domande

Amedeo Di Filippo

 

Con la Circolare n. 27 del 14 febbraio e il Messaggio n. 596 del 17 febbraio l’INPS fornisce indicazioni per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati previste dall’art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016. Il termine è fissato al 1° aprile.

Il buono

Con le diverse modificazioni innestate, da ultimo con l’art. 1, comma 343, della Legge n. 160/2019, il comma 355 della Legge n. 232/2016 riconosce un “buono” per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Originariamente previsto per un importo di 1.000 euro su base annua, a decorrere dal 2019 è stato elevato a 1.500 euro e, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei con un ISEE da 25.001 a 40.000 euro. A decorrere dal 2022 il valore potrà essere rideterminato con apposito Dpcm che tenga conto degli esiti del monitoraggio. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, nei limiti delle risorse stanziate.

Col Dpcm 17 febbraio 2017 sono state introdotte le disposizioni attuative della norma. Qui è previsto che il contributo venga erogato dall’Istituto di previdenza tramite pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta.

Le domande per il 2020

Con la circolare n. 27 del 14 febbraio (file allegato) l’INPS illustra le modalità di presentazione delle domande 2020, tenendo conto delle novità introdotte dal comma 343 della Legge n. 160/2019. Le domande possono essere presentate per due eventi: a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido); b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il primo può essere fruito anche per strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, con esclusione delle spese sostenute per servizi diversi da quelli forniti dagli asili nido quali ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking.

Il secondo può essere riconosciuto solo se il genitore richiedente risulti convivente col figlio per il quale richiede la prestazione ed è erogato a seguito della presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. L’INPS eroga il bonus in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

Queste le indicazioni contenute nella Circolare: si considera “cronica” qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile ma non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento; la patologia cronica deve risultare la causa della impossibilità di frequentare il nido; l’impossibilità di frequenza deve dipendere solo dal fattore biologico; l’attestazione rilasciata dal pediatra deve contenere i dati anagrafici del minore e attestare l’impossibilità di frequentare il nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Le modalità

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio on line dell’INPS ovvero tramite il contact center multicanale o i patronati. Per i genitori che hanno presentato domanda nel 2019 la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente.

Il bonus verrà erogato nel limite di 520 milioni di euro secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda. Ma dal 2020 c’è una novità, dovuta al fatto che i benefici sono modulati in base alle fasce ISEE di appartenenza, per cui l’importo erogabile potrebbe subire rideterminazioni a seguito di eventuali variazioni ISEE nel corso dell’anno. Questo ha reso necessario prevedere l’acquisizione di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle che potrebbero comportare il superamento del limite di spesa annuale, che saranno ammesse “con riserva”.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 1° aprile 2021. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.

L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. L’INPS interrompe l’erogazione a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza (perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi).

Col Messaggio n. 596 del 17 febbraio (file allegato) l’INPS ricorda che il termine ultimo per l’allegazione della documentazione di spesa relativa alle domande 2019 è fissato al 1° aprile 2020. L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la funzione “Allegati” del servizio on line di presentazione della domanda ovvero tramite l’applicazione INPS mobile, servizio “Bonus nido allegazione”. La presentazione della documentazione di spesa tramite canali diversi (ad esempio tramite PEC o mediante consegna manuale presso la struttura INPS) non consentirà l’erogazione del beneficio.

18 febbraio 2020

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