Approfondimento di Andrea Cassino

La giurisprudenza conferma che il contenzioso IMU va sospeso quando la rendita catastale è sub judice

Servizi Comunali Contenzioso tributario IMU
di Cassino Andrea
26 Febbraio 2020

Approfondimento di Andrea Cassino                                                                                            

LA GIURISPRUDENZA CONFERMA CHE IL CONTENZIOSO IMU VA SOSPESO QUANDO LA RENDITA CATASTALE È SUB JUDICE

Andrea Cassino

 

L'IMU è un tributo di diretta derivazione catastale, così come la previgente ICI e la “gemella” TASI, soppressa dal corrente anno. Ciò significa che contribuenti e comuni si devono attenere, nel calcolare quanto dovuto, a valori e dati catastali vigenti nel periodo di riferimento: classamento e rendita sono vincolanti, come affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza. In particolare, la base imponibile IMU dei fabbricati iscritti in catasto deve essere determinata a partire dalla rendita catastale dell'immobile, applicando rivalutazioni e coefficienti previsti dalla normativa.

Ciò premesso, può accadere che la rendita catastale oppure la categoria attribuita all'immobile siano oggetto di contenzioso. Si pensi, come caso tipico, al contribuente che impugna l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, con il quale la rendita proposta dal contribuente stesso viene rettificata in aumento. Anche il contenzioso catastale si svolge innanzi le Commissioni Tributarie, ma vedrà contrapporsi il contribuente alla sola Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), restando il comune estraneo alla lite. Tuttavia le rettifiche, i relativi valori e gli esiti delle impugnazioni catastali vengono annotati nella visura catastale dell'immobile, rendendoli conoscibili anche agli uffici comunali.

Ci si domanderà quindi come comportarsi in presenza di una rendita o classamento catastale oggetto di contenzioso, risultando incerti elementi fondamentali per il conteggio dell'imposta. Come deve essere calcolata l'IMU in autoliquidazione e come va quantificata dal comune in fase di controllo, in attesa che la controversia catastale giunga al termine con sentenza passata in giudicato?

Partendo dal punto di vista del contribuente, sono percorribili due strade: a) versare l'imposta considerando la rendita o la categoria così come rideterminate dall'Agenzia delle Entrate; b) versare l'imposta sulla base dei valori e del classamento proposti in sede di accatastamento o di variazione catastale.

La prima opzione è quella inizialmente più onerosa per il contribuente, ma di più semplice gestione: non genera nuovi contenziosi e garantisce comunque, al termine della controversia catastale, il rimborso dell'IMU o della TASI eventualmente versata in eccesso negli anni precedenti. In caso di definitivo accoglimento del ricorso, con conseguente ribasso della rendita attribuita dall'Agenzia, troverebbe infatti applicazione l'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, che così dispone: «Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza». Non c'è, insomma, pericolo che la richiesta di rimborso venga respinta perché tardiva, considerato che il termine di decadenza quinquennale si conteggia, se il rimborso è richiesto per effetto di una sentenza definitiva, a decorrere dal deposito della pronuncia e non dal versamento fatto in origine.

Invece, se il contribuente versasse l'IMU sulla base della rendita proposta, si esporrebbe al successivo accertamento dell'ente locale: il Comune dovrebbe infatti emettere apposito avviso, basandosi sulla maggior rendita accertata dall'Agenzia delle Entrate, recuperando la differenza d'imposta. Si ritiene che tale attività di accertamento sia doverosa, in quanto l'emissione dell'atto impositivo è soggetta al noto termine di decadenza quinquennale, senza eccezioni. Se il comune, in attesa dell'esito della controversia catastale, non emettesse avvisi di accertamento e facesse spirare tale termine di decadenza, non potrebbe più recuperare la differenza d'imposta in caso di successiva conferma, da parte dei giudici, dei valori attributi dall'Agenzia. Ne deriverebbero un'ingiustificata perdita di gettito ed un'evidente disparità di trattamento.

A questo punto cosa accade? Il contribuente dovrà, evidentemente, impugnare anche l'avviso di accertamento IMU emesso dal comune, entro sessanta giorni dalla notifica. Ciò per evitare che esso diventi definitivo e per evitare di dover corrispondere somme calcolate in base ad una rendita catastale sub judice, che egli ritiene incongrua.

Orbene, considerato che tra il contenzioso catastale con l'Agenzia delle Entrate ed il contenzioso tributario con il Comune vi è un chiaro rapporto di pregiudizialità, la controversia sull'IMU non può essere decisa se non si è conclusa quella sulla rendita catastale (essendo quest'ultima elemento indispensabile per il corretto conteggio dell'IMU). Il processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento IMU deve essere pertanto sospeso, in attesa del passaggio in giudicato della lite sulla rendita catastale.

A tale conclusione si perviene sia sulla base della normativa che regola il processo tributario, recentemente modificata, sia di quella che regola il processo civile (da sempre applicabile in via residuale anche al processo tributario):

  • l'articolo 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 1° gennaio 2016, che così dispone: «La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa»;
  • l'articolo 295 cod. proc. civ., più risalente nel tempo e dal contenuto pressoché identico.
    La sospensione del processo in caso di pregiudizialità ha, peraltro, natura obbligatoria e deve essere disposta dal giudice anche in assenza di esplicita richiesta delle parti. Già prima dell'introduzione, nell'ordinamento tributario, del citato articolo 39, comma 1-bis, la giurisprudenza ha stabilito che «la sospensione del processo … è conseguenza necessaria della applicazione di altri istituti processuali vigenti anche nel processo tributario, in relazione ai quali si determinano ipotesi di pregiudizialità …» (Cass. n. 14281/2000). È comunque bene che le parti chiedano al giudice di sospendere il processo riguardante l'avviso di accertamento IMU, in attesa che si concluda la controversia in ordine alla rendita catastale, mettendo in evidenza il rapporto di pregiudizialità tra le controversie.
    Si richiamano quindi alcune pregevoli pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, che costituiscono punti di riferimento:
  • secondo la C.T.P. di Ravenna, Sentenza n. 293/1/2018, il Comune ha «il potere-dovere di emettere l’avviso di accertamento anche in presenza di una rendita impugnata dal contribuente»; se così non fosse «si creerebbe una situazione paradossale considerando che il mancato accertamento nei termini produrrebbe la decadenza dell’ente impositore». I Giudici concludono che la soluzione del caso in esame «è costituita dalla sospensione del procedimento tra comune e contribuente ex articolo 295 c.p.c.»;
  • secondo la Corte di Cassazione, Ordinanza n. 421/2014, «tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta»;
  • sempre secondo la Cassazione, Sentenza n. 25250/2019, «quando ... un giudizio sull'attribuzione della rendita esiste già ed è ancora pendente … diventa doveroso attendere, prima di decidere sul problema della liquidazione dell'imposta … che il giudizio relativo all'attribuzione della rendita, che è pregiudiziale, venga definito con un giudicato».
    Anche la C.T.P. di Ancona, con una recentissima ordinanza, ha fatto proprio tale orientamento: un processo avente ad oggetto un avviso di accertamento IMU è stato sospeso sino alla definizione del separato procedimento riguardante la rendita catastale dell'immobile, attualmente pendente in appello (C.T.P. Ancona, Ordinanza Coll. n. 15/2020).
    24 febbraio 2020
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