Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente in pensione come può contribuire ad aiutare l'ufficio che lascia? Che tipo di incarico può ricevere? Può pensarsi ad una formazione/tutoraggio retribuita in favore degli uffici che lascia?
L’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 stabilisce che “E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, …… di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”
Lo stesso articolo prosegue con il divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi, salvo la possibilità di conferire tali tipologie di incarichi a titolo gratuito per una durata non superiore a un anno, non prorogabili né rinnovabili. Possono essere previsti eventuali rimborsi spese, debitamente documentate, nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Nel 2015 viene introdotto un temperamento nella limitazione degli incarichi gratuiti: resta il limite di un anno e l’impossibilità di proroghe e rinnovi per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre si consente per gli altri la possibilità di conferimento, senza limiti, purché a titolo gratuito. (“Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”) (Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia Deliberazione n. 425/2019)
Come è stato più volte ribadito dalla Corte dei conti la disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno (per tutti il parere della sezione regionale Lombarda della Corte dei conti con il parere 108/2018 . Questo impedimento appare fondato su un elemento oggettivo che non lascia spazio a diverse opzioni interpretative.
Con circolare n. 6/2014 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine agli incarichi vietati precisando che tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni analoghe. Tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane. Vi rientrano, quindi, anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni. Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05). In assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici. I divieti descritti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento con la quale gli interessati sono retribuiti: è irrilevante, per esempio, che si tratti di fondi provenienti dall'Unione europea o anche trasferiti all'amministrazione conferente da soggetti privati.
La medesima circolare con riferimento agli incarichi consentiti ha precisato che tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano, secondo la citata circolare 6/2014 gli incarichi di docenza. Peraltro, per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico.
Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Ne è altresì esclusa la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.
La disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno.
La riposta al quesito è, pertanto, negativa salvo che non si conferisca uno specifico incarico di docenza che abbia effettivamente tali contenuti e sia riconducibile a singole e puntuali giornate formative.
25 febbraio 2020 Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Modello personalizzabile
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: