Non è possibile il riallineamento della posizione retributiva

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 5 febbraio 2020, n. 2718

Servizi Comunali Trattamento economico
di Redazione: Galli Gianluca
26 Febbraio 2020

MASSIMA

La Corte di Cassazione Civile - Lavoro, con la sentenza n. 2718 del 5 febbraio 2020, ha affermato che l'inserimento all'interno di un ente locale di personale proveniente da altro ente, al quale nel passaggio è stato permesso di conservare il migliore trattamento retributivo di origine, confluendo la differenza in un assegno «ad personam» non riassorbibile, non consentono agli altri dipendenti, di pari qualifica e funzioni, di chiedere al giudice il riallineamento della loro retribuzione a quei redditi.

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