Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiFerma restando la facoltà per gli enti con meno di 5000 abitanti di redigere il consolidato, si chiede ai fini della corretta individuazione del gruppo amministrazione pubblica se sia corretta tale interpretazione: il comune detiene una partecipazione dell'1.41% in una società denominata ACIAM spa che svolge il trasbordo ed il recupero dei rifiuti. A parere dello scrivente la società non rientra nel Gap in quanto non è a totale partecipazione pubblica. Si chiede inoltre se in considerazione della facoltà di non redigere il consolidato, sia comunque necessario provvedere all'individuazione del Gap.
Dalla lettura congiunta dell’art. 11-quinquies comma 1 D.Lgs. 118/11 e del relativo principio contabile 4/4 allegato, per quanto attiene la formazione del GAP, si ritiene che la partecipazione nella società per azioni non vada indicata, atteso che la partecipazione è inferiore al 20%, secondo quanto stabilito dal punto 3.2 al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/11. Il riferimento alla totale partecipazione pubblica riguardava la fase di prima applicazione della norma per gli esercizi 2015/2017, ex art. 11-quinquies comma 3 D.Lgs. 118/11.
In merito al secondo quesito, l’art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/00 dispone la facoltà per gli enti aventi popolazione inferiore a 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.
Ciò premesso, si ritiene che la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica sia un adempimento previsto dal principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il quale al punto 3.1, penultimo e ultimo capoverso stabilisce che “nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.” Quindi, a parere della scrivente, sarebbe corretto redigere la delibera del GAP e nella delibera del rendiconto, oltre a sottolineare la facoltà di redigere il bilancio consolidato, si dichiarerà di non avere enti o società soggetti al consolidamento.
28 febbraio 2020 Angela D’Eri
presentata dal dott. Giustino Goduti
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