Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Contratti decentrati - Si all'ultrattività
Servizi Comunali Contrattazione decentrataApprofondimento di Luigi Oliveri
Contratti decentrati - Si all'ultrattività
Luigi Oliveri
Ultrattività dei contratti decentrati ammessa dalla Corte dei conti. La Sezione regionale di controllo per il Molise, con il parere 10 gennaio 2020, n. 1, presenta una serie di chiarimenti estremamente importanti ai fini della contrattazione decentrata, anche riferiti alle conseguenze della mancata quantificazione del fondo connesso.
Efficacia dei contratti decentrati. La magistratura contabile ha storicamente considerato come se fossero inesistenti le previsioni dei Ccnl che hanno introdotto il principio dell’ultrattività dei contratti decentrati, volto a dar efficacia al contratto precedente, in assenza di nuovo accordo decentrato. Attualmente, l’ultrattività è riaffermata dall’articolo 8, comma 7, secondo periodo, del Ccnl 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali.
La Sezione Molise nel parere si occupa della situazione, diffusissima, di un comune privo di contrattazione decentrata e della costituzione del fondo.
In questi casi, in applicazione dei principi contabili, non si può vincolare una quota dell’avanzo di amministrazione a distanza di più esercizi finanziari, se perduri l’omissione della costituzione del fondo e della sottoscrizione del contratto decentrato anche oltre l’esercizio successivo a quello nel quale occorreva sottoscrivere l’accordo.
Infatti, spiega la Sezione, in tale evenienza “non può evidentemente prospettarsi la tesi secondo cui, fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo, il precedente continui ad esplicare i suoi effetti, per la parte non in contrasto con nuove disposizioni negoziali”.
Indirettamente, dunque, la Sezione ammette che l’ultrattività dei contratti va presa in considerazione, ma indica a che condizioni: occorre che un precedente contratto vi sia stato, che non risalga a due anni precedenti e che i suoi contenuti non contrastino con nuove previsioni contrattuali.
Vincoli di bilancio al trattamento accessorio. La Sezione Molise precisa anche le conseguenze contabili della mancata costituzione del fondo della contrattazione decentrata.
Come prevedono i principi contabili, in questo caso “le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Il parere spiega che la sola quota obbligatoriamente prevista è minore dell’importo complessivo del fondo di parte stabile (la parte variabile non può per nulla essere vincolata).
In sostanza, si possono considerare vincolate le sole spese afferenti il trattamento fondamentale, quali le progressioni economiche ottenute, la retribuzione di anzianità, l’indennità di comparto, nonché indennità come quella di vigilanza o per i centralinisti ciechi, o per formatori o educatori, strettamente connesse al profilo, anche se non tutte finanziate dal fondo.
Non sono vincolabili, invece, le risorse non immediatamente considerate come obbligatorie dalla contrattazione nazionale collettiva. Quindi, l’ente non potrebbe erogare le indennità di turno, reperibilità, condizioni di lavoro (ex indennità di rischio, disagio e maneggi valori), compensi Istat, indennità per il personale addetto alle case da gioco, indennità per specifiche responsabilità (articolo 70 quinquies del Ccnl), compensi per servizi aggiuntivi della polizia locale, indennità di servizio esterno sempre della polizia locale, indennità di funzione dei graduati della polizia locale. Infatti, tutte queste indennità richiedono una specifica destinazione delle risorse da parte della contrattazione decentrata, talvolta chiamata anche a decidere se prevederle o meno e a definire l’importo.
Ovviamente, non può essere nemmeno vincolata la produttività, visto che le risorse non sono fissate nel loro ammontare dalla contrattazione collettiva nazionale.
L’indicazione della Sezione Molise pone il problema delle retribuzioni di posizione e risultato dei funzionari incaricati come posizioni organizzative: esse non sono finanziate dal fondo, ma dal bilancio, quindi in teoria potrebbero essere assicurate, ma non è trattamento fondamentale, bensì accessorio.
In ogni caso, il parere conferma la necessità di costituire il fondo e sottoscrivere il contratto decentrato a inizio anno, attivando se del caso l’atto unilaterale, perché disfunzioni organizzative sono connesse ed automatiche in assenza di questi adempimenti.
Inoltre, la Corte dei conti evidenzia indirettamente l’opportunità di sottoscrivere contratti decentrati di durata pluriennale, come adesso consente espressamente l’articolo 8, comma 1, del Ccnl 21.5.2018.
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