Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Reddito di cittadinanza, le indicazioni per l’accesso dei senza fissa dimora

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Di Filippo Amedeo
02 Marzo 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                   

Reddito di cittadinanza, le indicazioni per l’accesso dei senza fissa dimora

Amedeo Di Filippo

 

Con una nota a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo (file allegato), il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni relative all'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) da parte dei senza dimora e alla verifica del possesso del requisito relativo alla residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, da parte delle persone cancellate dall’anagrafe per irreperibilità.

I casi

L’art. 2 del D.L. n. 4/2019 riconosce il Rdc ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di alcuni requisiti, tra i quali l’essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (comma 1, lett. a), punto 2).

Sono stati segnalati al Ministero casi di cittadini che all’esito delle verifiche anagrafiche non risultano più iscritti, neanche come residenti senza dimora, perché cancellati per irreperibilità anagrafica ai sensi dell’art. 11, lett. c), del D.P.R. n. 223/1989, il regolamento anagrafico della popolazione residente. E casi di cittadini attualmente iscritti, residenti complessivamente per un periodo superiore ai 10 anni, ma con una interruzione negli ultimi due anni dovuta a cancellazione per irreperibilità anagrafica.

Residenza e domicilio

Il Ministero del lavoro premette che anche ad una persona senza dimora è consentito accedere al Rdc, in quanto si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio ai sensi dell'art. 2 della Legge anagrafica n. 1228/1954: il comma 3 dispone che, ai fini dell’obbligo per ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela l’iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio; il comma 5 dispone che per tali soggetti è istituito un apposito registro.

La prima indicazione ai Comuni è quella di provvedere, nel caso una persona senza dimora intendesse presentare la richiesta di accesso al Rdc ma non risultasse iscritta nei registri anagrafici, a riconoscerne l'iscrizione nei registri anagrafici secondo le modalità previste dalla legge, all'esito degli accertamenti volti a confermare l'abituale presenza sul territorio comunale. Questo avviene tramite l'istituzione di una sezione speciale "non territoriale" nella quale elencare e censire come residenti tutti i "senza fissa dimora" e i "senza tetto" che avessero eletto domicilio nel relativo territorio al fine di ottenere la residenza anagrafica, individuando una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio anagrafe.

La continuità

Una volta riconosciuta l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano. Secondo il Ministero, il requisito può essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un Comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dal DPR n. 223/1989, fatta eccezione per il caso di cancellazione dovuto al mancato rinnovo, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, della dichiarazione che gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di consegnare circa la dimora abituale.

In tutti gli altri casi, infatti, il requisito dei due anni può considerarsi soddisfatto qualora sia dimostrabile la permanenza continuativa del richiedente in un Comune Italiano, “che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana”.

Requisito che il richiedente autodichiara al momento della presentazione della domanda ma che il Comune è tenuto a verificare. Come? In collaborazione con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza, al fine di verificare l'esistenza di “elementi oggettivi di riscontro”. Ma ove questo non fosse ancora sufficiente, il suggerimento è quello di ricostruire direttamente col richiedente la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, in particolare con quello che aveva proceduto alla cancellazione dai registri anagrafici.

Solo all’esito negativo di tutti questi riscontri potrà ritenersi non soddisfatto il requisito della permanenza dei due anni.

28 febbraio 2020

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×